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Art. 2391 bis c.c.
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29 Luglio 2022

Responsabilità di amministratori e sindaci: profili processuali dell’azione esercitata dal curatore fallimentare

La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo patrimoniale della società debitrice diviene oggettivamente percepibile da parte dei creditori, e quindi di soggetti non tenuti a, né capaci di, analisi ulteriori e diverse rispetto a quanto reso pubblico dalla debitrice nei propri bilanci e negli altri atti pubblicati nel registro delle imprese. Tale momento coincide presuntivamente con la dichiarazione di fallimento, a meno che gli amministratori e sindaci convenuti provino l’oggettiva e inequivoca emersione dell’incapienza patrimoniale prima di tale data (quale il deposito nel registro delle imprese di domanda concordataria o di accordo di ristrutturazione, ovvero di delibera di messa in liquidazione fondata sulla causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.). Per i fatti che integrano reati fallimentari, anche nella forma del concorso o della cooperazione colposa, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento con applicazione ex art. 2947, co. 3 c.c. del termine sessennale previsto dalla disciplina penale.

L’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria conferita dal giudice delegato al curatore copre tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui l’autorizzazione si riferisce, col solo limite della necessità di munirsi di nuova autorizzazione per i gradi di giudizio successivi.

Per l’emissione di una sentenza di condanna risarcitoria generica ex art. 278 c.p.c., necessaria e sufficiente è l’esistenza dell’illecito (e quindi l’illegittimità delle condotte rimproverate agli ex componenti degli organi amministrativi e di controllo convenuti) e la sua portata dannosa, sommariamente accertate secondo valutazione probabilistica. La quantificazione della provvisionale presuppone invece la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova piena su quella certa quantità di danno che ne costituisca l’oggetto.

17 Luglio 2017

Nota integrativa e operazioni con parti correlate

Al fine di evitare una significativa disparità di trattamento fra soci e in ragione dei rilevanti importi di debito-credito che riguardano due soci proprietari di quote minori del capitale sociale, le operazioni realizzate con parti correlate devono tutte essere indicate nella nota integrativa precisando “l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio” così come disposto dall’art. 2427 bis n. 22 c.c.. La disposizione si applica anche nell’ipotesi di bilancio redatto in forma abbreviata. La nota integrativa, al fine di rispondere secondo buona fede ai principi di chiarezza, verità e correttezza deve dare conto delle informazioni relative alle operazioni con parti correlate, al contenuto dei crediti di tali soggetti e delle transazioni con essi concluse, in caso contrario il bilancio è invalido.

20 Febbraio 2015

Operazioni con parti correlate e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.

L’amministratore di società che intende ottenere la proprietà di un edificio da costruire può anche (sebbene sia sconsigliabile) utilizzare lo schema della vendita di cosa futura, ma certamente quell’utilizzo è negligente se sono prevedibili varianti all’opera e, in ogni caso, è foriera di responsabilità la decisione di non considerare la revisione del prezzo originario in ragione della posticipazione della consegna dell’opera. [ LEGGI TUTTO ]

20 Dicembre 2013

Responsabilità da esercizio di attività di direzione e coordinamento verso soci e amministratori, nullità della clausola di manleva per contrarietà a norme imperative e per indeterminatezza nonché illiceità dell’oggetto

Sussiste responsabilità ex art. 2497 c.c., avente natura contrattuale, in capo ai soggetti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, costituiscano un centro di potere che esorbita le prerogative proprie del socio di controllo, finalizzato all’arricchimento ai danni delle società eterodirette, con costante depauperamento di queste ultime. Tale responsabilità riguarda tutti i soggetti che, nell’esercizio di questa attività, abbiano ricoperto anche cariche gestorie nelle società eterodirette. [ LEGGI TUTTO ]