Responsabilità degli amministratori di S.r.l. nei confronti dei creditori sociali (questioni processuali sulla prova)

Deve ritenersi che l’ordinamento processuale vigente, basato sul principio del libero convincimento del giudice, non preveda una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche prove atipiche che offrano elementi probatori sufficienti e coerenti rispetto alle altre risultanze del processo. Il giudice civile può, quindi, legittimamente formare il proprio convincimento avvalendosi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale.

Gli amministratori di una società sono destinatari di precisi obblighi di vigilanza sulla gestione della società e a tal fine sono sempre tenuti ad agire in modo informato, in particolar modo se vi sono evidenti segnali dell’altrui illecita gestione. Non è esente da tale obbligo nemmeno l’amministratore che di fatto risulta estraneo alla gestione della società, il quale risponde, anche penalmente, degli illeciti atti di gestione posti in essere da terzi, per non aver osservato i doveri di vigilanza e controllo attribuitigli per effetto della semplice accettazione della carica.

La disposizione di cui all’art. 1227, co. 2, c.c. esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’utilizzo della sola ordinaria diligenza, che non ricomprende, pertanto, attività gravose, eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o sacrifici. L’onere di provare il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato grava sul debitore danneggiante, che deve dimostrare che la controparte non abbia utilizzato l’ordinaria diligenza al fine di evitare i danni oggetto della richiesta di risarcimento.

3 Aprile 2020

Diritto di convocazione dell’assemblea in caso di inerzia dell’amministratore

Il combinato disposto del comma 1 e 4 dell’art. 2479 cod. civ. permette al socio detentore di almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea allo scopo di pronunciarsi su argomenti ritenuti rilevanti. Siffatto orientamento, che abilita il socio a convocare l’assemblea in caso di inerzia astratta e potenziale dell’amministratore, va condiviso anche nel caso in cui lo statuto espressamente demandi la convocazione all’organo gestorio.

03/04/2020

Onere della prova nell’ambito del processo civile in tema di responsabilità degli amministratori nei confronti della società

In virtù del disposto dell’art. 2392 c.c. e della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società,  in osservanza degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, grava sulla società attrice l’onere di dimostrare la sussistenza di due indefettibili condizioni: la violazione dell’obbligo di adempiere con la necessaria diligenza gli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo a tutela della compagine sociale nonché l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori stessi. Più precisamente grava sulla società attrice sia l’onere di provare, giusta l’art. 2697 c.c., la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale connessi alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore, sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.

Mancato richiamo dei decimi e responsabilità dei sindaci

La responsabilità dell’organo amministrativo che abbia mancato di richiamare i decimi non versati si estende anche ai sindaci, i quali sono corresponsabili del danno subito dalla società (da quantificarsi in misura corrispondente al valore nominale dei decimi non versati), laddove gli stessi, in violazione dell’art. 2407 c.c., si siano limitati a sistematici richiami formali senza adottare alcuna fattiva iniziativa per indurre gli amministratori ad adottare i rimedi prescritti dall’art. 2344 c.c.

Azione di responsabilità del curatore fallimentare contro il liquidatore: prescrizione e onere della prova

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell’art. 146 L.F., senza che ne vengano immutati i presupposti. Di regola i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l’azione in concreto
esercitata dal curatore, e individuano la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest’ultima in ogni caso quinquennale.

Nel caso di azione esercitata ex art. 2394 c.c., il termine di prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti: poiché sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spetta all’amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

I liquidatori, al pari degli amministratori, non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale.

 

Delibera non accettata di nomina di amministratore

Deve ritenersi inefficace e non invalida la delibera di nomina di un amministratore che non sia accettata dall’amministratore stesso. La delibera di nomina dell’amministratore è invero un atto negoziale proprio dei soci, che [ LEGGI TUTTO ]

Revoca degli amministratori per giusta causa e onere della prova del carattere illecito dei prelievi sociali

La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, cc, può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum fiduciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato.

L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava sulla società.

In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte; resta salvo il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.

Competenza del tribunale e requisito della prova scritta nel decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di amministratore

È infondata la prospettazione dell’incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo relativo al diritto al compenso di un membro del consiglio di amministrazione di società cooperativa in quanto, nonostante si tratti di pretesa inerente a rapporto sociale – materia di competenza della Sezione Specializzata Impresa ex art. 3 d.lgs. n. 168/2003 –, “il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2020

Legittimazione ad impugnare del socio che ha perso tale status per effetto della delibera impugnata e legittimità della compensazione delle perdite con i crediti verso i soci per finanziamenti

E’ infondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad agire in capo all’attore, non più socio al momento della proposizione dell’impugnazione, dal momento che nel caso in esame il venir meno della qualità di socio  è diretta conseguenza della deliberazione impugnata. [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2020

Illecita prosecuzione dell’attività sociale: responsabilità degli amministratori e quantificazione dei danni. Responsabilità dell’amministratore “simulato”

Non è responsabile il consigliere di amministrazione di società per azioni per i danni subiti dai creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale allorché questi venga riconosciuto privo di deleghe e poteri rappresentativi, confinato all’esercizio di funzioni meramente esecutive/operative e deliberatamente estraniato dall’attività del consiglio d’amministrazione, non essendogli imputabile alcuna condotta negligente causativa dei predetti danni (nel caso di specie, il consigliere aveva assunto solo formalmente e fittiziamente la carica, per mezzo della quale è stato dissimulato il rapporto di lavoro subordinato “in nero” effettivamente ed unicamente intercorso con la società).
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