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Scelta irrazionale di affidamento a terzi di servizi e mala gestio degli amministratori

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale [ LEGGI TUTTO ]

11 Maggio 2017

Azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare e violazione dei doveri di corretta amministrazione

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fallimentare, in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 D.Lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti.

Consiste in violazione dei doveri di corretta amministrazione ex art. 2475 c.c. la decisione di sostenere costi per servizi affidando a terzi l’espletamento del cuore dell’attività sociale ad altro soggetto pur avendo a disposizione sia i mezzi che il personale per svolgere l’attività. Invero, non appare conforme a prudenza, ragionevolezza e diligenza sostenere il costo di un servizio avendo la possibilità di porre in essere la medesima prestazione per cui si sostiene il costo con risorse proprie della società.

3 Giugno 2016

Pagamenti preferenziali, azione di responsabilità dei creditori e del terzo e intervenuto fallimento della società, richiesta di discussione orale davanti al collegio

Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell’azione di cui all’art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull’attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). [ LEGGI TUTTO ]

29 Ottobre 2015

Azione di responsabilità del curatore fallimentare e quantificazione del danno secondo il criterio della differenza dei “netti patrimoniali”

I creditori di una s.r.l. hanno il diritto di agire contro l’organo amministrativo per ottenere il ripristino della garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio sociale, in analogia con quanto previsto all’’art. 2394 c.c. in materia di s.p.a. Detta azione, in caso di fallimento, spetta al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il quale [ LEGGI TUTTO ]

2 Ottobre 2015

Responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale, onere della prova e criteri di quantificazione del danno

Il risarcimento da porre a carico degli amministratori non può prescindere dall’individuazione del novero degli eventi che concretamente hanno cagionato il danno.

Qualora venga chiesta la responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale di cui all’art. 2486 c.c., esulano [ LEGGI TUTTO ]