hai cercato articoli in
Art. 2476 c.c.
964 risultati
1 Febbraio 2021

Responsabilità del socio: necessaria l’ingerenza nella gestione sociale

Il socio beneficiario del godimento di beni ottenuti mediante distrazioni a spese della società, non può essere considerato responsabile ai fini di un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, senza che venga allegato alcun elemento che dimostri un’ingerenza nella gestione sociale che possa rendere tale socio corresponsabile delle distrazioni di cui ha goduto.

1 Febbraio 2021

Legittimo il rimborso dei finanziamenti soci in assenza dell’allegazione dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c.

Le eventuali rimesse eseguite dalla società a favore di alcuni soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci non possono essere annoverate fra i pagamenti ingiustificati, laddove il fallimento attore non alleghi l’esistenza – al momento dell’erogazione dei prestiti e del loro rimborso – dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per l’operatività dell’invocata postergazione.

29 Gennaio 2021

Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. e divieto di ne bis in idem

Il socio non può proporre domanda di accertamento della responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c.c. e di risarcimento danni se, in un precedente giudizio, lo stesso amministratore è stato condannato per gli stessi danni causati nello stesso periodo ma tramite condotte diverse. Infatti il sistema di preclusioni previsto dall’ordinamento è riferito ad attività processuali destinate a rientrare nell’area disegnata dai limiti oggettivi del giudicato, cosicchè lo scattare delle decadenze interne al processo confina nell’area del non più deducibile in altri processi le attività ormai precluse in quel procedimento poichè consegnate irrevocabilmente all’autorità del giudicato futuro.

26 Gennaio 2021

Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società l’esibizione di determinati documenti sociali elencandoli nel dettaglio deve essere interpretato restrittivamente

Il provvedimento con cui il giudice ordina alla società, a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il socio ha fatto valere il suo diritto di informazione ex art. 2476 c.c., l’esibizione di determinati documenti sociali, elencandoli nel dettaglio, deve essere interpretato restrittivamente e non come un elenco aperto [nel caso, il giudice ha respinto il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. con cui il socio lamentava che la società non avesse rispettato l’ordinanza cautelare, avendo messo a disposizione solo i documenti elencati dal giudice nell’ordinanza medesima, affermando che il dispositivo dell’ordinanza non autorizzava in alcun modo l’opzione interpretativa proposta dal socio ricorrente].

8 Gennaio 2021

Azione di responsabilità del fallimento nei confronti dell’amministratore per violazioni di norme ambientali

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art.146, comma 2, LF, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art.24 LF, restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art.2394 cod. civ. promossa dal curatore fallimentare ex art.146 legge fall. (nel testo vigente prima della riforma avvenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, applicabile “ratione temporis”) è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art.2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art.5 della legge fall., derivante, “in primis”, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione “iuris tantum” di coincidenza tra il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento di legittimità, fatto costitutivo della pretesa risarcitoria nei confronti di amministratori di società è la ricorrenza di un danno al patrimonio sociale (e, quindi, ai creditori alla cui soddisfazione tale patrimonio è destinato) legato da specifico nesso causale ad un inadempimento dei doveri gestori, sicché, in dipendenza di tale principio di causalità, l’attore in responsabilità ha l’onere di allegare un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato [nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda del fallimento attore avendo quest’ultimo indicato come danno il deprezzamento dell’immobile sociale, di per sé in realtà connotato in senso neutro sia rispetto al patrimonio sociale sia, specularmente, rispetto alle ragioni dei creditori su tale patrimonio].

5 Gennaio 2021

Azione di responsabilità dei creditori sociali e inadempimento contrattuale

Non può ritenersi sussistente una violazione degli obblighi imposti agli amministratori dall’art. 2394 c.c. per il solo fatto che essi abbiano ceduto la propria partecipazione nella società e siano cessati dalla carica: il trasferimento delle quote e la modifica dell’organo di rappresentanza, infatti, non integrano comportamenti contrari alla legge o allo statuto [nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande proposte dall’attrice – quale concedente l’azienda in forza di un contratto d’affitto stipulato con la società amministrata dai convenuti – che aveva imputato automaticamente l’integrale perdita di valore del ramo d’azienda al mutamento della proprietà e della gestione dell’affittuaria, senza fornire alcuna prova al riguardo].

22 Dicembre 2020

Estensione dell’onere probatorio dell’attore in merito ai presunti atti di concorrenza sleale del socio di s.r.l. che eserciti il proprio diritto/potere di controllo ai sensi dell’art. 2476 c.c.

Le azioni di un socio di s.r.l. consistenti nel richiedere copie della documentazione sociale, tra cui il bilancio, le scritture contabili e i contratti commerciali, o domandare delega operativa sui conti correnti della società, non permettono di configurare il medesimo come amministratore di fatto, rientrando tali richieste nei diritti/poteri attribuitigli ex art. 2476, comma 2 c.c., ai sensi del quale i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali  e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, la corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, che si verifica quando le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica dell’assunzione di quelle funzioni. Gli elementi di cui tenere conto, in sintesi, sono i seguenti: 1) assenza di una efficace investitura assembleare; 2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente; 3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto; 4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto.

Per provare che il socio che esercita i compiti connessi a tali diritti in realtà acquisisce informazioni strategiche sull’impresa al fine di compiere attività concorrenziale sleale a danno della propria società, l’attore deve assolvere al proprio onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c. Tale onere non può considerarsi soddisfatto qualora le circostanze su cui è stata richiesta l’ammissione di prova testimoniale siano valutative, generiche, irrilevanti o da provarsi documentalmente; le prove a fondamento dei fatti costitutivi della propria pretesa siano incomplete o i fatti stessi irrilevanti; non vi sia specifica e tempestiva contestazione di quanto affermato dal convenuto.

21 Dicembre 2020

Azione di responsabilità ed efficacia probatoria della sentenza ex art. 444 c.p.p.

Il mero richiamo ai capi di imputazione elaborati nell’ambito del processo penale per bancarotta fraudolenta conclusosi con la condanna dei convenuti in applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non è sufficiente ai fini dell’espletamento dell’onere probatorio posto in capo alla curatela attrice nel giudizio di responsabilità dell’amministratore di fatto e del socio “gestore” di s.r.l. per i danni cagionati alla società e ai creditori. Infatti, poiché la sentenza penale emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, ai sensi dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza.

19 Dicembre 2020

Responsabilità dell’amministratore verso la società e riparto dell’onere probatorio

In tema di responsabilità (contrattuale) dell’amministratore verso la società, spetta all’amministratore fornire la prova che gli inadempimenti specificamente allegati dalla società non sono a lui imputabili per andare esente da responsabilità, essendo a tal fine insufficienti allegazioni prive di ogni elemento di riscontro.

16 Dicembre 2020

Rilevanza probatoria nell’azione di responsabilità del patteggiamento dell’amministratore

Benché la sentenza di patteggiamento non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile inerente la responsabilità gestoria e risarcitoria degli amministratori, essa assume tuttavia in sede civile (in ordine agli specifici ed identici fatti contestati) natura e valenza di prova critica e, quindi, una valenza probatoria importante. Questo significa che il Giudice civile può utilizzarla come elemento di prova sufficiente a ritenere fondata la responsabilità gestoria in merito agli stessi fatti dedotti; al contrario, qualora voglia discostarsene dovrà motivare specificatamente le ragioni del non utilizzo: in tal caso, il Giudice ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’amministratore imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (la richiesta di patteggiamento, dell’imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, quindi, una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova).

Per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomentate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell’autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale.