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Il divieto di concorrenza sleale per imitazione servile è diretto a impedire il rischio di confusione tra i prodotti dell’imitatore e i prodotti del concorrente

L’imitazione servile è sanzionata dall’art. 2598 n.1 c.c. solo in quanto idonea a creare confusione con i prodotti del concorrente, cioè tale da indurre il potenziale acquirente a ritenere che l’oggetto imitato è proprio quello del produttore che subisce l’imitazione. Inoltre, poiché l’imitazione servile viene ricondotta all’ambito della concorrenza confusoria e quindi al tema dei segni distintivi (nel caso di specie costituiti dalla forma esteriore del prodotto), la tutela della forma è subordinata alle condizioni generali di tutelabilità dei segni distintivi. Ne consegue che chi assume la commissione dell’illecito in questione ed invoca la tutela contro l’imitazione deve allegare e provare la capacità distintiva della forma imitata, intesa soprattutto quale percezione del segno da parte del pubblico come segno distintivo.

La tutela della confezione delle Tic-Tac

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata.

I termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Ancora, per meglio specificare i termini “concretizzazione del danno”, si ritiene che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno.

Quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica dovendo pertanto ritenersi preclusa.

La forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto si configura solo se si tratta di un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore.

L’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Il verificarsi di danni in capo al titolare del marchio contraffatto non è in re ipsa, ossia nella sussistenza dell’accertata condotta di contraffazione ex articolo 2598 c.c., talché il titolare che domanda il risarcimento dei danni è gravato dall’onere, ai sensi dell’articolo 121 – secondo comma c.p.i., di provarne l’an ed il quantum. In proposito, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.

20 Luglio 2020

Nullità del marchio successivo simile al segno anteriore riproducente l’immagine di un avo e assenza di concorrenza sleale. Carenza di legittimazione attiva

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto – se non in alcun modo provata – l’autodefinizione in termini di “ex titolare di fatto del marchio” o anche di “autore morale dell’immagine riportata nel marchio”.

La circostanza che l’insegna, e più in generale l’immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E’ principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l’apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L’uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell’osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

7 Aprile 2019

Applicabilità del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria ad attività di promozione e marketing innovative e concorrenza sleale confusoria. Il caso Trenitalia/Italo

L’attività di promozione e offerta commerciale diretta a utenti predeterminati e finalizzata alla conclusione di specifici contratti deve intendersi attività di mera promozione e offerta commerciale, non potendosi propriamente qualificare come attività pubblicitaria soggetta pertanto al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e alla normativa in materia di pubblicità ingannevole dettata dal D.lgs. nr. 145/2007, [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2018

Preuso del marchio e principio di unitarietà dei segni distintivi

Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 c.p.i., comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene. La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova, infatti, fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In tema di marchi non registrati la notorietà è elemento qualificante dell’uso e corrisponde al diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento.

In base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi colui che acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento all’utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse, ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone.

Il concetto di mala fede”, in presenza del quale il richiedente non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa, non è dalla norma altrimenti qualificato e copre una serie indifferenziata di casi, caratterizzata da un contegno che non è di mera consapevolezza di violare l’altrui diritto ma di abuso specificamente volto a pregiudicare le legittime aspettative di tutela, abuso che può assumere le vesti più varie, tutte comunque contraddistinte da una tale consapevolezza qualificata.

Anche in tema di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale il danno non è in re ipsa ma presuppone una articolata illustrazione del nocumento patito e la dimostrazione della sua esistenza, quantomeno in termini di verosimiglianza

21 Marzo 2018

La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica

Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d’uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).

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27 Novembre 2017

La fama dell’autore quale indice rilevante nel determinare il valore artistico di un’opera di design e incompatibilità della tutela autorale del design con la concorrenza sleale confusoria

L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico – requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design – si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle [ LEGGI TUTTO ]

16 Giugno 2017

Contraffazione di marchio e rischio di confusione per il pubblico

Rispetto al marchio “Aranciotti dei Girarrosti S. Rita”, l’utilizzo del singolare e l’eliminazione del riferimento alla catena Girarrosti Santa Rita non valgono a differenziare il segno del concorrente “L’Aranciotto” in misura idonea [ LEGGI TUTTO ]

22 Dicembre 2016

Carenza di interesse ad agire per intervenuta modifica marchio e ditta

Viene meno l’interesse ad ottenere un’inibitoria all’uso di un nome e marchio identico a quello di un concorrente quando, la società convenuta cambi nome un giorno prima di ricevere la notifica dell’atto di citazione nel presente quando [ LEGGI TUTTO ]

5 Settembre 2016

Il luogo di commissione dell’illecito in tema di concorrenza sleale ed i suoi presupposti

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, ex art. 20 c.p.c., non è quello in cui l’attore ha la sua sede, ma quello in cui [ LEGGI TUTTO ]