hai cercato articoli in

Tribunale di Bologna


481 risultati
25 Settembre 2023

Responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto; rapporti tra i giudizi civile e penale

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 652, co. 2, e 75, co. 2, c.p.p., la sentenza penale di assoluzione, ancorchè resa all’esito del dibattimento e benchè recante la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, non fa stato nel giudizio civile promosso dopo l’esercizio dell’azione penale e proseguito con le modalità indicate dal secondo comma dell’art. 75 c.p.p., ovverosia senza il trasferimento dell’azione civile in sede penale mediante costituzione di parte civile, ovvero quando detta costituzione non era più possibile.

La separazione e l’autonomia dei giudizi civile e penale comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, ad esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non.

13 Settembre 2023

Sopravvenuta carenza di legittimazione a impugnare la delibera assembleare di s.r.l. per perdita della qualità di socio

Risulta improcedibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l’impugnativa di delibera assembleare di s.r.l. nel caso in cui l’attore abbia perso la qualità di socio in corso di causa.

8 Settembre 2023

Nullità parziale del brevetto e principio di conservazione della privativa

In base all’art. 76, comma 2, c.p.i., nel testo modificato dal D. Lgs. n. 131 del 2010, art. 39, comma 2, se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso e, nel caso previsto dall’art. 79, comma 3, la sentenza stessa stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

Opera, pertanto, un principio di conservazione della privativa brevettuale, in forza del quale resta escluso che l’invalidità di una parte del brevetto abbia riflessi sulla parte rimanente, sempre che questa presenti i requisiti di brevettabilità.

La nullità parziale del brevetto provvede, quindi, all’esigenza di conservare validità alle altre concorrenti rivendicazioni che si presentino fornite dei requisiti di legge per la brevettazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale di un brevetto per modello di utilità perché alcune sue rivendicazioni sono state ritenute prive del requisito dell’altezza inventiva, chiarendo che tale nullità non travolge quelle rivendicazioni che invece presentano tutti i requisiti di proteggibilità previsti dalla legge.

 

5 Settembre 2023

La natura autonoma dell’azione di responsabilità per danno diretto

L’azione di responsabilità c.d. residuale di cui agli artt. 2395 e 2476, co. 7, c.c. riveste natura autonoma, anche qualora il danno diretto subito dal terzo dipenda da un inadempimento della società. Occorre peraltro che tale autonomia non finisca per duplicare domande proposte altrove. In tal caso, infatti, si perverrebbe ad una indebita locupletazione della posizione dell’attore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito. Nello specifico, proprio per tale autonomia e al contempo interferenza con l’azione contrattuale, il soggetto danneggiato per il mancato pagamento della retribuzione per l’attività prestata a favore della società non può richiedere le medesime somme sia alla società a titolo contrattuale sia agli amministratori in virtù del danno diretto subito.

15 Agosto 2023

Distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda

In tema di invenzione del dipendente, l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 “ratione temporis” applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell’adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell’invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l’invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall’equo premio.

Pertanto, il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, sia di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.

[Il Tribunale ha riconosciuto la teorica applicabilità dell’art. 64, II comma, c.p.i. – e quindi anche la teorica titolarità in capo all’attore del diritto all’equo premio per la sua attività inventiva – ma ha negato la sua concreta applicazione al caso di specie a causa di un verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale concluso con lo specifico scopo di prevenire eventuali e future controversie, inclusa quella sottoposta all’esame del Tribunale.]

L’azione revocatoria non è soggetta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto volta a provocare soltanto l’inefficacia c.d. relativa di un atto di disposizione patrimoniale, non incide sull’assetto della società e sull’entità del suo patrimonio, sicchè la relativa controversia non va ricompresa tra quelle devolute alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata, neppure tra quelle relative ai rapporti societari lato sensu intesi. Le sezioni specializzate non sono competenti a conoscere della suddetta azione, neppure per ragioni di connessione, ove detta azione sia esercitata cumulativamente a quella di responsabilità degli amministratori. Infatti, tra le due azioni sussistono elementi di mera connessione soggettiva e non anche di connessione oggettiva e/o qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 c.p.c.

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l’azione prevista dall’art. 2393 c.c., che quella di cui all’art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società.

Impugnazione della delibera di esclusione del socio di società cooperativa e compromettibilità in arbitri

La compromettibilità in arbitri di una controversia è condizionata al fatto che la stessa abbia ad oggetto, o meno, diritti disponibili. Con riferimento ai profili di invalidità delle delibere assembleari, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta di informazione.

Il carattere residuale dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.

L’azione di responsabilità di cui agli artt. 2395 c.c. e 2476, comma 7, c.c. è un’azione c.d. residuale, il cui onere della prova è posto in capo al danneggiato e che viene usualmente inquadrata nella responsabilità extracontrattuale. Gli altri tipi di responsabilità – la azione sociale e l’azione dei creditori – hanno invece altri presupposti. L’azione dei creditori mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa della insufficienza del patrimonio. Sia la azione sociale sia quella dei creditori provocano un danno all’attore solo in via indiretta, come perdita anche del patrimonio (nel caso della azione sociale per la perdita di valore della partecipazione; nel caso di azione dei creditori, in via indiretta poiché, diminuito il valore del patrimonio sociale, il creditore perde la propria garanzia patrimoniale). La azione c.d. residuale di cui agli artt. 2476, comma 7, c.c. e 2395 c.c., invece, provoca un danno diretto al terzo.

21 Luglio 2023

Gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e onere probatorio nella responsabilità del debitore

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all’art. 1453 c.c. presuppone che l’inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

L’art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell’onere della prova, giacché realizza una inversione dell’onus probandi previsto, in generale, dall’art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall’onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l’inadempimento e provare il danno; diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).