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13 Giugno 2019

La prescrizione del diritto al compenso maturato dal sindaco di S.p.A.

Il compenso del sindaco di S.p.A. deliberato dall’assemblea sociale per l’intera durata dell’ufficio matura, e diviene esigibile, di anno in anno, risultando in distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace alla prescrizione estintiva breve di cui all’art. 2949 c.c. pari a 5 anni, decorrente dalla chiusura dell’esercizio sociale.

13 Giugno 2019

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona

Anche nell’ambito della rappresentanza societaria, la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, dovendosi portare a conoscenza del terzo, in maniera esplicita ed univoca che il contratto è stipulato non solo nell’interesse ma anche in nome del rappresentato. [ LEGGI TUTTO ]

13 Giugno 2019

Invalidità della delibera implicita di revoca dell’amministratore

È invalida la delibera assembleare di revoca dell’amministratore che sia stata adottata senza l’inserimento nell’ordine del giorno dell’argomento specifico “revoca dell’amministratore” bensì la sola indicazione, quale tema di discussione, della “Sostituzione degli amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti”. Va, infatti, respinta la soluzione prospettata da una certa dottrina e giurisprudenza secondo la quale la revoca dell’amministratore può avvenire anche in modo implicito, tacito (per facta concludentia) o indiretto. Al contrario va riaffermato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione S.U. 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, ed in particolare con l’art. 2366 c.c., che afferma la necessità – salvo che la legge non preveda diversamente – della previa indicazione, nell’ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione nonché al fine di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera assembleare derivante dall’abuso della maggioranza è necessario che vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

12 Giugno 2019

Diritto all’informativa del socio di s.r.l.

L’informativa prodotta in giudizio dall’amministratore in merito agli affari di una società ricomprendente copia del libro cespiti, i contratti di vendita dei cespiti, copia delle schede contabili, copia dei mandati di vendita, gli scambi di documenti e la corrispondenza delle trattative è tale da far venir meno qualsiasi pregiudizio per il socio ricorrente che lamentava la lesione del diritto all’informativa a lui riconosciuto dall’art. 2476, co. 2, c.c..

11 Giugno 2019

Sull’insindacabilità del merito gestorio del giudice nell’azione di responsabilità fallimentare

Secondo il principio della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione, il giudice, investito di un’azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori, non può apprezzare il merito dei singoli atti di gestione, valutandone, così, l’opportunità e la convenienza. La gestione della società, infatti, in quanto attività d’impresa, comporta fisiologicamente un alto margine di rischio e richiede il riconoscimento di un ampio potere discrezionale in capo all’organo amministrativo in relazione alla scelta delle operazioni da intraprendere: se fosse possibile compiere una valutazione sull’opportunità e convenienza delle scelte di gestione, si legittimerebbe un’indebita ingerenza dell’autorità negli affari sociali, in pregiudizio all’autonomia ed indipendenza dell’organo amministrativo e con probabile paralisi del normale svolgimento dell’attività d’impresa. Ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice, dunque, non può essere l’atto in sé considerato e il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì, esclusivamente, le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.
Se, alla luce del principio di insindacabilità del merito gestorio appena richiamato, non ogni atto dannoso per il patrimonio sociale è idoneo a fondare la responsabilità dell’amministratore che lo abbia compiuto; d’altro canto, non tutte le violazioni di obblighi derivanti dalla carica comportano necessariamente una lesione del patrimonio sociale e, dunque, l’individuazione di un danno risarcibile. Non tutti i comportamenti illeciti degli amministratori danno luogo infatti a responsabilità risarcitoria, ma solo quelli che abbiano causato un danno al patrimonio sociale rendendolo incapiente, danno che deve essere legato da un nesso eziologico ai suddetti illeciti.

Azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.p.a. e responsabilità degli amministratori privi di deleghe

La presenza di amministratori con funzioni delegate non comporta che gli altri siano esonerati da responsabilità solidale per i comportamenti dei primi che costituiscono inadempimento degli specifici obblighi di condotta della carica rivestita nonché del generale obbligo di amministrazione diligente.

Gli amministratori privi di deleghe sono responsabili se colposamente non abbiano rilevato i segnali, percepibili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dell’altrui illecita gestione della società e sono tenuti ad agire sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori delegati o, in mancanza, a sollecitare tali informazioni.

10 Giugno 2019

Contratto di management artistico ed eccezione d’inadempimento

L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di un contratto di management artistico che prevede una serie prestazioni economicamente e temporalmente scindibili l’una dall’altra (nella specie: una pluralità di spettacoli dal vivo), non può essere sollevata dal manager per sospendere l’adempimento di obbligazioni corrispondenti a prestazioni già eseguite dalla controparte (nella specie: pagamento dei corrispettivi per gli spettacoli già effettuati), pur a fronte del lamentato inadempimento degli artisti a contratti discografici collegati.

10 Giugno 2019

Inadempimento di un contratto di produzione discografica

Il ritardo nelle rendicontazioni e pagamenti da parte del produttore (nella specie: dei proventi generati dallo sfruttamento di opere musicali su canale Youtube) non costituisce ipotesi di inadempimento tale da fondare l’accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di produzione discografica ex art. 1455 c.c., se risulta che i ritardi non sono stati contestati dal creditore per un lungo periodo in cui si era consolidata una prassi esecutiva meno rigorosa di quella prevista dal testo contrattuale.

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Determinazione del danno da violazione degli obblighi ex art. 2486 c.c.

Per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell’obbligo di cui all’art. 2449 cod. civ. (vecchio testo), ovvero dell’attuale 2486 cod. civ., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto, e che quindi sia stato dall’attore allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta (così Cass. 9983/2017).
Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 cod. civ., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale (così Cass. n. 16211/2007).
Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall’art. 2447 cod. civ., non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell’attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività dell’impresa (così Cass. n. 17033/2008).

10 Giugno 2019

Revoca cautelare dell’amministratore, gravità delle irregolarità nella gestione e valutazione sulla reiterazione

Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate. [ LEGGI TUTTO ]