23 Novembre 2020

La prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto nelle azioni in materia di proprietà industriale

In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della domanda di registrazione o di brevettazione radica in via esclusiva la competenza e la giurisdizione nelle azioni in materia di proprietà industriale, prevalendo sugli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 120 CPI. Tale regola è applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.

23 Novembre 2020

Il rimedio riparatorio della c.d. retroversione degli utili è di natura non risarcitoria, ma riconducibile all’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo con stringenti prove di segno contrario a carico del contraffattore, al fine di dimostrare la buona fede. La presunzione di colpa non può essere superata con la sola prova della circostanza di avere interrotto immediatamente le vendite delle res litigiose a seguito della diffida delle attrici.

Con riguardo alla posta riparatoria della retroversione degli utili la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all’alveo dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all’art. 45 Trips e all’art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement.

Illecita sottrazione di informazioni aziendali riservate, storno di dipendenti e prova del danno subito

Come confermato dal più recente orientamento della Suprema Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non è certamente un mezzo di prova necessario per dimostrare il danno, ma può fornire un ausilio al giudicante per la quantificazione dello stesso. In tal senso, la CTU non costituisce né la prova per individuare l’an debeatur, né la prova per dimostrare il nesso causale. La consulenza tecnica d’ufficio, dunque, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Contraffazione del brevetto, condanna alla retroversione degli utili e misure accessorie alla condanna

La condanna alla retroversione degli utili ai sensi dell’art. 125, terzo comma c.p.i. deve ritenersi prevista non a fini sanzionatori, bensì di riequilibrio tra il patrimonio del contraffattore e quello del soggetto titolare del diritto di proprietà industriale, a differenza del risarcimento del danno previsto dai primi due commi dello stesso art. 125 c.p.i., e sarebbe quindi applicabile anche in caso di contraffazione incolpevole. L’ordine di ritiro dal commercio di cui all’art. 124 c.p.i. è previsto nei casi di accertamento di violazione di qualunque diritto di proprietà industriale, senza che rilevino le differenti caratteristiche dei medesimi o il fatto, nel caso di titoli brevettuali, che si tratti di invenzioni dotate di carattere industriale e gli operatori/acquirenti siano soggetti non assimilabili al consumatore medio.
Per quanto attiene al rimedio della pubblicazione, esso, a norma degli artt. 2600 c.c. e 126 c.p.i., richiede in primo luogo l’accertamento della violazione, quanto meno colposo, dei diritti di proprietà industriale. La pubblicazione è inoltre finalizzata non soltanto a riparare danni già prodotti, ma anche a rimuovere gli effetti dell’illecito e a prevenire ulteriori conseguenze dannose, con funzione quindi anche informativa. Nella sussistenza di tali presupposti, l’emanazione del provvedimento è affidata alla discrezionalità guidata del giudice purché tale strumento sia adeguato alla lesione operata in danno del titolare del diritto.

2 Novembre 2020

Illecita sincronizzazione di un brano musicale: violazione dei diritti di utilizzazione economica

L’opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti, attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.

In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell’opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .

Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore, quali:

  1. la fissazione dell’opera su un supporto e/o mezzo audiovisivo, idoneo a riprodurre suoni o immagini;
  2. la riproduzione dell’opera;
  3. l’inserimento dell’opera in un prodotto nuovo, che necessariamente presuppone la sua manipolazione ed il suo adattamento.

Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico.

Ai fini della cristallizzazione del danno secondo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., si utilizza quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l’importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l’opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell’opera

23 Ottobre 2020

Natura di titolo esecutivo dell’ordinanza cautelare e astreinte

Deve essere confermata la natura di titolo esecutivo dell’ordinanza cautelare ex art. 131 c.p.i., anche per la parte relativa alla fissazione ai sensi del secondo comma di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successivamente constata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Si applica anche all’ipotesi del provvedimento cautelare il principio, adottato con riferimento alle decisioni di merito, secondo cui è dubbia la necessità della parte risultata vittoriosa di ricorrere al rimedio di cui all’art. 124, comma 7, c.p.i., anziché intimare direttamente il pagamento delle somme ritenute dovute in virtù dell’astreinte stabilita dal giudice ponendo in esecuzione direttamente il titolo ed attendendo eventuali opposizioni all’esecuzione della controparte.

L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.

21 Ottobre 2020

Inadempimento del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda e onere della prova

E’ principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell’inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato l’esistenza dell’obbligazione e l’esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; pertanto il creditore è esonerato dall’onere della prova dell’inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera allorquando siano dedotti non l’inadempimento dell’obbligazione ma l’inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l’obbligo di informazione), la cui prova incombe sul deducente. Pertanto, una volta dimostrata l’esistenza del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda nonché la disponibilità del contraente alla stipula del contratto definitivo, in assenza di prova contraria, il giudice dovrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.

13 Ottobre 2020

Risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni e di compartecipazione societaria. Ripetizione dell’indebito oggettivo

Va respinta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni per inadempimento ex art. 1458 c.c., nel caso in cui l’attore non fornisca alcuna prova dell’esistenza di tale contratto e, con esso, dei fatti posti a fondamento della propria pretesa (nel caso di specie, l’attore non forniva alcuna prova dell’esistenza del contratto, nè tantomeno formulava alcuna richiesta istruttoria in tal senso, limitandosi a dichiarare di aver smarrito la propria copia e a formulare richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.).

Deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di compartecipazione societaria, in quanto l’ordinamento non prevede una tale ipotesi di risoluzione, disciplinando invece l’ipotesi di scioglimento della società ai sensi degli artt. 2272 c.c. e 2308 c.c. (nel caso di specie, la somma che era stata versata a titolo di conferimento veniva considerata come entrata a far parte del patrimonio societario ed in quanto tale restituibile solo all’esito dello scioglimento della società).

Ricorre un pagamento non dovuto ex art. 2033 c.c. sia nel caso in cui manchi la causa originaria del rapporto (c.d. condictio indebiti sine causa) sia nel  caso in cui la causa del rapporto, originariamente sussistente, venga meno in un momento successivo (c.d. condictio indebiti ob causam finitam).

Ai fini della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo, l’attore deve fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche l’inesistenza della causa debendi (ovvero del successivo venir meno di questa) nonchè il nesso causale tra il versamento e la mancanza di debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell’insussistente rapporto.

5 Ottobre 2020

Inibitoria cautelare per violazione di diritti IP e concorrenza sleale

L’azione cautelare di inibitoria può essere proposta anche a tutela di una domanda di marchio.

Chi propone una domanda di sottrazione di informazioni protette ex art. 98 c.p.i. ha l’onere di dimostrare che queste sono effettivamente segrete.

L’utilizzo di certificazioni ottenute da un concorrente costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c.