31 Marzo 2021

Il cessionario della totalità del capitale sociale non acquista il diritto all’azione ex art. 2395 c.c.

Deve ritenersi valida la dichiarazione dell’acquirente delle partecipazioni sociali di rinuncia all’esercizio dell’azione ex art. 2395 c.c. indirizzata agli amministratori e soci della società oggetto di acquisto. La dichiarazione deve ritenersi sufficientemente determinata anche quando faccia riferimento generico ai fatti inerenti l’acquisto delle partecipazioni.

Legittimato all’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. (così come ex art. 2497 c.c.) è il socio che era tale nel momento in cui si è verificato il danno al valore o reddittività della partecipazione. Tale danno, inerendo alla partecipazione, si manifesta direttamente nel patrimonio personale del socio, sub specie di danno all’investimento: è solo in questo patrimonio che si determina la diminuzione di valore della partecipazione o la sua mancata reddittività. Ne consegue che il diritto al risarcimento ex art. 2395 c.c. non circola unitamente alla partecipazione ed invece separatamente da essa. Perciò il socio mantiene la legittimazione ad agire, rispetto a danni subiti alla partecipazione quando era socio, anche dopo che ha ceduto la partecipazione ad altri. E viceversa, i cessionari non acquistano, per il solo fatto di essere cessionari della partecipazione, il diritto al risarcimento del danno causato dall’abuso antecedente all’acquisito salvo specifiche pattuizione contenute nel contratto di cessione.

La nullità di cui all’art. 1229 c.c. deve ritenersi predicabile delle rinunce preventive, non di quelle successive. La ragione del divieto sanzionato da nullità non ricorre quando l’accordo o l’impegno siano assunti dopo che la condotta da cui potrebbe sorgere la responsabilità si sia già compiuta e quindi in un momento in cui il creditore sia posto in condizione di esaminare la condotta fonte di responsabilità. Non si tratta infatti di accordo preventivo di esonero di responsabilità per dolo o colpa grave, ma dichiarazione di rinuncia ad un proprio diritto di azione e ad un (eventuale) credito risarcitorio.

25 Marzo 2021

Sulla (non) configurabilità della rinuncia all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.

La disciplina vigente non esclude espressamente la facoltà del socio di rinunciare agli effetti del recesso, ma contiene elementi sufficienti ad escluderne l’ammissibilità in via sistematica. In primo luogo, le sole cause di sopravvenuta inefficacia del recesso “già esercitato” consistono nella “revoca della delibera che lo legittima” o nella deliberazione dello scioglimento della società, l’una e l’altra “entro novanta giorni” (art. 2437-bis co. 3). […] Secondo, la rinuncia al recesso, invariate le condizioni che lo hanno cagionato, appare incompatibile con la ratio legis dell’attribuzione del diritto, come possibilità di apprezzare un mutamento delle condizioni di rischio, nelle ipotesi legislativamente previste, e di liquidare l’investimento. Il socio può, in altri termini, continuare a sottoporsi al rischio imprenditoriale, partecipando agli utili e alle perdite, oppure estraniarsi dal rischio della società, assumendo la veste di creditore della quota di liquidazione. Non può assumere al contempo l’una e l’altra qualità […].

Su queste premesse, al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato e la società non può esimersi dalla liquidazione della quota eccependo l’avvenuta rinuncia, a prescindere dalle modalità (espressa o tacita) con cui tale rinuncia si sia manifestata.

25 Marzo 2021

Sulla rinuncia per fatti concludenti all’esercizio del diritto di recesso. Il caso Banca Sella

Al socio non compete il diritto di rinunciare al recesso già esercitato (jus poenitendi) e la società non può esimersi dalla liquidazione della quota eccependo l’avvenuta rinuncia, a prescindere dalle modalità (espressa o tacita) con cui tale rinuncia si sia manifestata. La rinuncia al recesso da parte del socio, invariate le condizioni che lo hanno cagionato, appare infatti incompatibile con la ratio legis dell’attribuzione del diritto, come possibilità di apprezzare un mutamento delle condizioni di rischio, nelle ipotesi legislativamente previste, e di liquidare l’investimento. Il socio può, in altri termini, continuare a sottoporsi al rischio imprenditoriale, partecipando agli utili e alle perdite, oppure estraniarsi dal rischio della società, assumendo la veste di creditore della quota di liquidazione. Non può assumere al contempo l’una e l’altra qualità, riservandosi di stare a vedere, per rientrare nella società o uscirne definitivamente, secondo che i rischi abbiano o meno a materializzarsi.

Dato e non concesso che il socio possa rinunciare unilateralmente, prima della liquidazione, agli effetti del recesso già esercitato, la prolungata inerzia del socio all’esercizio del recesso non si qualificherebbe comunque automaticamente come esercizio “abusivo” del diritto per l’affidamento al non esercizio ingenerato, con relativa “decadenza” dallo stesso (Verwirkung), poiché tale istituto richiede un ritardo imputabile al titolare, generatore di un ragionevole e apprezzabile affidamento sulla definitiva scelta di non avvalersi del diritto, che ne renda “sleale” o “abusivo” il successivo esercizio. Né potrebbe essere considerata manifestazione di volontà abdicativa da parte del titolare la mancata esecuzione della sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva ma ancora non passata in giudicato, a determinare il valore delle azioni ed eseguire il procedimento per la loro liquidazione: tale comportamento non implicherebbe alcuna prematura estinzione del diritto – prematura rispetto alla prescrizione decennale della actio judicati – per rinuncia tacita.

24 Marzo 2021

Abuso del diritto di voto della maggioranza e invalidità della delibera di accantonamento degli utili

Sussiste un abuso del diritto di voto della maggioranza che sulla base di un interesse extra-sociale abbia portato a nuovo l’utile netto di esercizio. Infatti, si configura una condotta abusiva qualora la decisione non trovi giustificazione nell’interesse della società ed è il risultato di una intenzionale attività dei soci a provocare una lesione dei diritti spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

In merito alla ripartizione degli utili va osservato che dalla natura del contratto di società discende l’aspettativa legittima di ciascuno socio ad un riparto degli utili come compenso adeguato all’investimento.

L’interpretazione dei patti parasociali

Gli accordi tra le parti, e in particolare il patto parasociale, vanno letti nel contesto in cui si sono formati. Ai sensi dell’art. 1362 c.c. si pone la necessità di svolgere il processo interpretativo tenendo conto del complessivo tenore dell’atto e della comune volontà dei contraenti, anche con riferimento agli effetti pratici che il patto intendeva produrre.

Approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci di S.r.l.

La deliberazione di revoca dei sindaci necessita dell’approvazione del Tribunale ex art. 2400 2° comma c.c., che è subordinata alla verifica della sussistenza di giusta causa. [ LEGGI TUTTO ]

26 Febbraio 2021

Legittimazione a proporre azione di annullamento delle delibere consiliari

La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre che al collegio sindacale, ai soli amministratori “assenti o dissenzienti”, previsione questa che è in genere intesa in senso restrittivo e non comprende l’amministratore presente, che ha manifestato la propria astensione dal voto. Il fondamento dell’impugnazione non consiste, tuttavia, nella generica contrarietà a legge o statuto della deliberazione, ma nella violazione dell’art. 2391 co. 3 c.c. che riguarda l’invalidità delle delibere che siano state adottate nella “inosservanza di quanto disposto nei due precedenti commi” o “con il voto determinante dell’amministratore interessato”, qualora possano “recare danno alla società”.

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17 Febbraio 2021

Sulla deroga statutaria alle soglie per agire in giudizio ai sensi dell’art. 2393-bis c.c.

In tema di legittimazione ad agire dei soci di minoranza, l’art. 2393-bis c.c. prevede un limite inderogabile statutariamente solo verso l’alto; pertanto, ipotizzare che la soglia prevista dal legislatore per agire in giudizio non possa essere abbassata, oltre ad essere contrario alla ratio della disposizione – dettata a tutela dell’interesse della minoranza alla corretta gestione della società – è smentito dal secondo comma della stessa norma che, per le società che fanno ricorso al capitale di rischio (che dunque hanno una base potenzialmente molto più ampia delle c.d. S.p.A. “chiuse”) prevede solo la possibilità di derogare verso il basso il diverso limite previsto dalla norma stessa.

16 Febbraio 2021

Sospensione della delibera assembleare di approvazione del bilancio

Anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva (quali quelle di approvazione del bilancio, aventi mera efficacia dichiarativa), possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale.

Là dove lo statuto preveda che la convocazione avvenga mediante pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell’assemblea e mediante spedizione dello stesso ai soci a mezzo pec o raccomandata e si accerti che sia mancata solo la comunicazione ai soci (essendo invece intervenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), deve ritenersi che il mancato invio della raccomandata integra una violazione statutaria che si traduce in un vizio della delibera sussumibile nell’alveo dell’art. 2377 c.c., che però deve essere fatto valere nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione o da quella di deposito al registro delle imprese quando si tratti di delibere soggette all’iscrizione.

10 Febbraio 2021

La validità dell’atto di transazione e la corresponsabilità dei soci in solido con gli amministratori

La sussistenza di illeciti ascritti ad una delle parti in un rapporto transattivo non risulterebbe di per sé sufficiente ad invalidare l’atto di transazione, la cui finalità precipua è anzi quella di prevenire e risolvere ab origine le contestazioni che a vario titolo potrebbero essere sollevate nei confronti delle parti della transazione stessa. Argomentando diversamente, verrebbe frustrata quella che è la causa tipica – e quindi l’interesse in concreto – la cui realizzazione è perseguita dal contratto transattivo; tanto che è lo stesso art.2393 c.c. a prevedere la possibilità di transigere anche con riferimento all’azione di responsabilità avverso l’amministratore. L’unico limite che incontra la transazione, nella verifica intorno alla sua validità, è quello dell’art. 1972 c.c. ove afferma, al primo comma, la nullità della transazione relativa a un contratto illecito, e al secondo comma la sua annullabilità per la mancata conoscenza della nullità del titolo oggetto della transazione. La transazione, infatti, risulta prodromica rispetto al più generale intento – consueto nella prassi della successione delle cariche direttive societarie – di chiudere definitivamente, oltre che bonariamente, qualsiasi rapporto preesistente e/o pendente tra la società e chi all’interno di essa aveva precedentemente ricoperto un incarico direttivo. Definizione che, come espresso dagli atti di transazione, si estende sia alle pendenti pretese di credito sia a qualsiasi potenziale futura pretesa od azione esperibile dalla società nei confronti dei precedenti amministratori.

La rinuncia all’azione di responsabilità contro uno degli amministratori determina ipso iure la rinunzia ad ogni diritto ed azione anche nei confronti dei soci, quali asseriti condebitori solidali degli amministratori (ex art.2476 comma 7 c.c.), ciò in virtù dei principi dell’ordinamento che regolano l’istituto giuridico della solidarietà e, quindi, sulla base degli argomenti che si traggono pure dall’art.1301 c.c.