Clausola compromissoria contenuta nello statuto e disponibilità del diritto
L’art. 806 c.p.c. individua l’ambito dell’applicabilità della convenzione di arbitrato alle controversie su diritti disponibili e la disponibilità deve essere commisurata al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri dovrebbero sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum.
L’indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l’inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge.
È sufficiente che la clausola dello statuto sociale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie tra i soci o tra la società e i soci relative all’attività sociale per determinare la competenza degli arbitri per le liti aventi ad oggetto l’annullamento delle delibere assembleari.
Sanabilità della procura inefficace e arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Il vizio inficiante la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio è suscettibile di ratifica e conseguente sanatoria, con effetto ex tunc, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali.
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie insorgenti tra amministratori e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti – con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio – non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso (Cass., 20 febbraio 2015, n. 3464).
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l’esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all’arbitro unico, secondo i casi (Cass., 24 settembre 2021, n. 25939).
Il perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta in uno statuto
Nel perimetro applicativo di una clausola compromissoria contenuta nello statuto che devolve al giudizio di arbitri ogni controversia insorta tra società, soci, amministratori e liquidatori in dipendenza dell’atto costitutivo e dello statuto rientra anche la controversia avente ad oggetto la validità di delibere assembleari impugnate da un individuo nella sua pretesa qualità di socio per successione ereditaria, prospettando violazioni di posizioni giuridiche attinenti esclusivamente alla sua sfera individuale e che, quindi, non investono diritti indisponibili. L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, del d. lgs. 5/2003.
Operatività della clausola compromissoria nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca dalla carica di amministratore
Rientra nella competenza arbitrale l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’amministratore di S.p.A. nel caso in cui lo statuto della Società devolva in arbitrato “Le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti“.
L’eventuale fondatezza dell’eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare
Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell’attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l’arbitro. Un’eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.
Azionabilità della clausola compromissoria in tema di arbitrato contemplata nello statuto
Allorquando un socio, escluso dalla compagine sociale, chieda (in sede giudiziale) l’esatta quantificazione del valore di liquidazione della propria quota, è azionabile la clausola statutaria che devolva alla competenza di un collegio arbitrale, inter alia, le controversie che insorgano tra i soci e la società, attinenti all’attività sociale e all’ esecuzione delle norme contenute nello statuto stesso. Difatti, l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale, benché introdotta successivamente alla perdita dello status socii, ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale. In altre parole, anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell’eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto.
Ciò posto, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza dell’anzidetta clausola, di dichiarare nullo il decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri. L’incompetenza del tribunale ordinario a conoscere la causa di merito va dichiarata con sentenza come previsto dall’art. 819 ter c.p.c..
Sospensione cautelare della delibera di revoca del liquidatore di una srl e irregolare costituzione dell’assemblea totalitaria
In una srl, una deliberazione deve intendersi validamente adottata dall’assemblea totalitaria ai sensi dell’art. 2479-bis ult. co. c.c. solo quando tutti i soci vi partecipano e tutti gli amministratori e sindaci (ovvero, come nel caso di specie, i liquidatori) sono presenti o informati della riunione, sempre che nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento; [ LEGGI TUTTO ]
Eccezione di compromesso e compensazione delle spese legali
Ove il Tribunale si dichiari incompetente a seguito di eccezione di compromesso sollevata dal convenuto e non contrastata dall’attore, le spese di lite ben possono essere integralmente compensate [ LEGGI TUTTO ]
Obbligo di interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione delle clausole compromissorie statutarie
In conformità al principio sancito all’art. 808-quater c.p.c., una clausola compromissoria contenuta in statuto deve essere interpretata, in caso di dubbio in merito al perimetro applicativo, nel senso per cui la competenza arbitrale [ LEGGI TUTTO ]