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Art. 19 c.p.c.
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29 Dicembre 2020

Determinazione competenza per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna

Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).

29 Dicembre 2020

Efficacia ed operatività delle sanzioni del regolamento di un consorzio

Il socio aderente al Contratto di consorzio è vincolato all’osservanza delle previsioni del contratto e del Regolamento consortile.

Il regolamento consortile può prevedere (ai sensi dell’art. 2603, co. 2, n. 7, c.c.) le sanzioni per l’inadempimento agli obblighi dei consorziati. Tali sanzioni rivestono ed hanno natura sostanziale di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, co. 2, c.c. ed ove irrogate possono costituire oggetto di tutela monitoria (purché sia sufficientemente e chiaramente individuata sia la condotta dovuta, sia l’entità, l’ammontare o la modalità di calcolo della sanzione).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche (nella caso di specie un Consorzio), l’art. 19 c.p.c. prevede, quale criterio alternativo e/o facoltativo rispetto alla sede legale, quello della sede effettiva od operativa (stabilimento o unità locale) o della presenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la domanda. In tal senso l’eccezione di incompetenza sollevata da una parte deve (per poter essere accolta) contestare e dimostrare l’insussistenza anche del foro facoltativo alternativo; in caso contrario, l’eccezione deve ritenersi infondata con radicamento del giudizio nel foro scelto ove la società ha una sede secondaria o una unità locale.

Incompetenza per materia della sezione imprese

L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.

18 Ottobre 2019

Obbligo degli amministratori di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di rimedi adeguati

La condotta dell’amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell’impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i  rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.

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8 Novembre 2018

Validità ed efficacia del provvedimento di sequestro giudiziario emesso in corso di causa nonostante la declaratoria di incompeteza per territorio del giudice che lo ha emesso nel giudizio di merito

L’art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l’eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l’eccezione fondata. L’inconveniente [ LEGGI TUTTO ]

28 Settembre 2017

Contestazione del foro convenzionale ed obbligazioni assunte in proprio da uno dei condebitori solidali

In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.

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15 Dicembre 2016

Incompetenza per territorio: rilevabilità d’ufficio in sede cautelare

In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l’art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, è sempre possibile il rilievo anche d’ufficio, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell’incompetenza. Non opera infatti, nel giudizio cautelare, il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, ex art. 38 cpc, in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.

15 Dicembre 2016

Incompetenza del Tribunale delle Imprese per le cause aventi ad oggetto una cessione d’azienda

Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, così come previsto dal D.Lgs 168/2003, come risultante a seguito delle innovazioni introdotte con D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012.

9 Dicembre 2016

Competenza territoriale, cumulo soggettivo e limiti all’applicazione dell’art. 33 c.p.c.

Qualora le domande proposte dall’attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l’art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.

Un limite all’applicazione dell’art. 33 c.p.c. discende dall’applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l’attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l’altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].

20 Ottobre 2016

Cumulo soggettivo nei giudizi di proprietà industriale e limiti alla facoltà di riformulazione del brevetto

La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto [ LEGGI TUTTO ]