Art. 276 c.p.c.
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Inadempimento del contratto di licenza del marchio “Aeronautica Militare” per mancato avveramento della condizione risolutiva e criteri di liquidazione del danno patrimoniale
Risarcimento del danno per concorrenza sleale e violazione dei diritti d’autore sul software aziendale
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. [ Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice debba essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida.]
Concorrenza sleale per storno di agenti e clientela: prova dell’illecito e del danno
Ai fini di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l’altro, dell’avvenuto storno dei singoli e specifici clienti; a tanto non sono sufficienti deposizioni testimoniali relative a generici, benché massicci, travasi di clienti. [ LEGGI TUTTO ]
Principio della ragione più liquida: rigetto nel merito di domanda risarcitoria per carente prospettazione del danno patito
Il “principio della ragione più liquida” – in forza del quale è possibile sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ex art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione [ LEGGI TUTTO ]
Nullità, annullamento, risoluzione e rescissione di operazioni incrociate e collegate di acquisto di partecipazione sociale e di aumento di capitale
Decisione della controversia sulla base del principio della ragione più liquida
Il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell’assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).
Invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio per difetto della relazione del collegio sindacale
Deve essere annullata la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio di società cooperativa, laddove [ LEGGI TUTTO ]