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24 Marzo 2023

Il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non si riflette, come causa d’invalidità, sulla deliberazione dell’assemblea dei soci

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.

Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c.

23 Marzo 2023

Tempestività dell’avviso di convocazione assemblea di s.r.l.

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

1 Settembre 2022

Convocazione d’urgenza del consiglio di amministrazione

Al fine di procedere con la convocazione d’urgenza del consiglio di amministrazione di una s.p.a., con la conseguente riduzione dei termini di preavviso previsti nello statuto per l’invio dell’avviso di convocazione ai membri del consiglio di amministrazione, è sufficiente l’effettiva sussistenza delle ragioni d’urgenza e che tali ragioni d’urgenza siano conosciute dai membri del consiglio di amministrazione, senza che sia necessario qualificare espressamente la convocazione come urgente, né indicare all’interno dell’avviso di convocazione quali siano i motivi dell’urgenza.

16 Maggio 2022

I rapporti conflittuali tra i soci non integrano di per sé la causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea

La revoca dell’amministratore, pur se dovuta al venir meno dell’affectio societatis e del vincolo di reciproca fiducia tra i soci, dimostra il funzionamento dell’assemblea, con conseguente insussistenza dei presupposti della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 3, c.c.

In tema di avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, il termine di cui all’art. 2479-bis c.c. è rispettato se l’invio della convocazione avviene nei termini non è invece necessario che anche la ricezione avvenga nel termine ivi previsto.

16 Aprile 2020

Convocazione dell’assemblea dei soci nelle srl

La giurisprudenza di merito e di legittimità consente di convocare l’assemblea al socio di s.r.l., che abbia la partecipazione di almeno un terzo nel capitale sociale ex art. 2479 c.c.. Una tale facoltà deve ritenersi esercitabile sia nel caso di inerzia dell’organo amministrativo della società (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016), sia, secondo una parte consistente e autorevole della giurisprudenza di merito, anche in difetto di inerzia, nelle situazioni in cui il socio intenda convocare direttamente l’assemblea per sottoporle delle questioni. Secondo una teoria più estensiva, non esorbita dai propri poteri il socio, che possieda almeno in terzo del capitale sociale, come previsto dall’art.2379 co.1 c.c. [ovvero addirittura come avviene nella fattispecie, il 100% del capitale sociale] che convochi direttamente l’assemblea, e ciò nemmeno a fronte di una disposizione statutaria, che riserva tale potere al solo organo amministrativo.
Anche aderendo a tale teoria, e quindi ritenendo la legittimazione dei soci a convocare l’assemblea, e regolare sotto questo profilo la convocazione, la mancata tempestiva ricezione dell’avviso di convocazione all’amministratore destinatario – sì spedita ben prima di otto giorni dalla data dell’assemblea ai sensi degli artt. 2479 bis co. 1 c.c. – deve ritenersi dirimente e di portata assorbente su ogni altra questione: l’art. 2479 bis c. 4 c.c. prevede che il presidente dell’assemblea deve verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea, mentre, al successivo comma 5, richiede per l’adozione della delibera che siano presenti o, per lo meno, che siano informati della riunione tra gli altri, tutti gli amministratori. Di conseguenza, la decisione dell’assemblea non validamente convocata deve essere dichiarata nulla ex art. 2479 ter co. 3 c.c., in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

12 Aprile 2019

Competenza consiliare a deliberare sul conferimento di incarichi a consulenti legali

L’assemblea dei soci non è competente a deliberare sul conferimento di incarichi a consulenti legali.

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27 Settembre 2018

Impugnabilità delle delibere di approvazione del bilancio nelle società di capitali

Il fatto che l’85% del capitale sociale e l’intero complesso dei beni aziendali appartengano allo Stato, giusto provvedimento di confisca adottato ex lege 575/65, non vale a radicare la competenza, quale giudice dell’esecuzione, del Tribunale che ha disposto la confisca, in caso di impugnazione, da parte del socio di minoranza, delle delibere di approvazione dei bilanci d’esercizio di una società di capitali. A quest’ultimo, infatti, la legge riserva meramente l’accertamento e il soddisfacimento dei diritti dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro e di quelli che, sempre prima della trascrizione del sequestro, abbiano trascritto un pignoramento sui beni o siano intervenuti nell’esecuzione iniziata con tale pignoramento.

La delibera di approvazione del bilancio di società di capitali, che, ovviamente, non può prescindere dalla relazione di accompagnamento redatta dall’amministratore, non comporta automaticamente – in difetto di espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata convocata – l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione. Infatti, in tema di società di capitali, l’approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell’operato dell’amministratore in conflitto d’interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell’assemblea hanno natura imperativa e rispondono all’interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell’attività economica.

Il vizio della delibera assembleare (volta ad approvare il bilancio) sostanziantesi nell’assenza assoluta di informazione è ravvisabile nel caso di decisione adottata non già con il metodo della consultazione scritta, bensì con il metodo assembleare, allorquando la convocazione difetti. Ad ogni modo, spetta poi al giudice di merito la valutazione delle caratteristiche del caso concreto, tra le quali rientra, inter alia, la possibilità per il socio di ottenere un rinvio dell’assemblea in base al generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, nel caso in cui egli, per causa a lui non imputabile, nonostante la regolarità della convocazione, non sia stato messo nelle condizioni di partecipare all’assemblea sulla base di una tempestiva informazione.

26 Gennaio 2018

Nullità dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per decorso dei termini di legge

Ai fini della valida convocazione dell’assemblea dei soci, non è di per sé idoneo l’avviso che – tramite raccomandata o altro mezzo ad essa equipollente – pervenga al socio ove sia decorso il termine di cui all’articolo 2479-bis, secondo comma del codice civile. La norma, in proposito dispone che, in mancanza di diversa previsione dell’atto costitutivo, la convocazione [ LEGGI TUTTO ]

22 Settembre 2016

Sospensione delle delibere assembleari self-executing; potere dei soci di s.r.l. di convocazione dell’assemblea

In tema di sospensione degli effetti delle delibere assembleari self-executing di una società a responsabilità limitata, il termine «esecuzione» deve essere inteso come «efficacia» e, più precisamente, come idoneità dell’atto alla produzione di effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli attinenti alla sua esecuzione. Il concetto di esecuzione può, quindi, essere semplicemente inteso quale momento puramente attuativo degli effetti di un atto deliberativo. In questa prospettiva, possono pertanto essere sospese quelle deliberazioni assembleari che manifestino una perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, bensì di diretta incidenza sul funzionamento degli organi della società. Di conseguenza, è sospendibile una delibera assembleare di nomina degli amministratori di una società, in quanto destinata a produrre i suoi effetti giuridici per l’intero periodo di gestione della società da parte degli amministratori con essa designati, considerando tutte le operazioni, vincolanti per la società stessa, che potranno essere decise ed attuate dai medesimi soggetti eletti. La sospensione evita, infatti, che i nuovi soggetti nominati possano gestire la società nelle more dell’accertamento dei vizi che afferiscono all’atto di nomina (di cui sia stata richiesta la sospensione). [Nella specie, dinanzi all’eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità di una domanda di sospensione di una delibera di revoca e di nomina dell’organo amministrativo di una s.r.l., il Tribunale di Roma ha colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione, tutt’oggi dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza, inerente alla possibilità di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari self-executing, condividendo l’orientamento giurisprudenziale del Trib. Roma, 30 aprile 2015].

É da escludere la possibilità di ricorrere all’applicazione, in via analogica, dell’art. 2367 c.c. in tema di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata. Infatti, la disciplina della convocazione dell’assemblea non presenta alcuna lacuna normativa da colmare attraverso il ricorso al procedimento analogico e, dunque, attraverso l’applicazione dell’art. 2367 c.c., in quanto il legislatore ha inteso, sul punto, predisporre una disciplina autonoma ed autosufficiente, costruita sulla base del principio della centralità del socio e della partecipazione di questi ai processi decisionali in una s.r.l. Di conseguenza, l’apparente lacuna contenuta nell’art. 2479 bis c.c. – la cui norma prevede le modalità di convocazione dell’assemblea, ma non i soggetti legittimati ad attivare il procedimento che conduce alla riunione assembleare – deve essere colmata attraverso una autointegrazione delle norme che disciplinano questa fase del procedimento assembleare all’interno della società a responsabilità limitata. E tale autointegrazione passa attraverso la valorizzazione del ruolo centrale assunto dai soci all’interno di tale tipo societario a seguito della riforma del diritto societario, valorizzazione che si evidenzia tanto dalla possibilità, prevista ex art. 2479 c.c., in favore dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre all’approvazione dei soci taluni argomenti, quanto dai penetranti poteri di controllo di cui godono i soci in questo modello societario. Dunque, sulla scorta di tale ricostruzione, il potere di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l. può essere attribuito al socio titolare di un terzo del capitale sociale.

Peraltro, in risposta al quesito se l’autonomia statutaria di una s.r.l. possa escludere in radice la legittimità dei soci e concentrare il potere di convocazione dell’assemblea nelle mani dei soli amministratori per accentuare il profilo capitalistico della società, il potere dei soci qualificati di convocare l’assemblea deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui lo statuto ne demandi la convocazione al solo organo gestorio, ciò in forza della disposizione di cui all’art. 2479, comma 1, la quale costituisce regola di garanzia inderogabile. [Nel caso di specie, l’amministratore unico della società Alfa agiva in giudizio contro la società Beta al fine di far dichiarare la nullità ovvero annullare la delibera assunta all’esito della sua assemblea dei soci. Inoltre, considerato che lo statuto sociale della società Beta espressamente riservava agli amministratori il potere di convocare l’assemblea, l’attore evidenziava come questa fosse stata illegittimamente convocata da parte della società Beta in quanto socia della società Alfa e titolare del 50% del suo capitale sociale. Sulla base dei principi sopra delineati, il Tribunale di Roma rilevava, tuttavia, l’assenza di ogni vizio inerente alla convocazione dell’assemblea della società, condividendo così un orientamento oramai consolidato in materia, che trova cristallizzazione in una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, 25 maggio 2016, n. 10821) nonché in diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, 20 novembre 2014; Trib. Milano 7 maggio 2012; Trib. Novara, 21 aprile 2009; v. anche Trib. Milano, 10 novembre 2014; Trib. Milano 11 novembre 2013)].