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17 Maggio 2021

Azione di risarcimento dei danni promossa dall’amministratore revocato senza giusta causa e clausola compromissoria

L’estensione oggettiva della clausola statutaria che devolve a un collegio arbitrale la decisione sulle «controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale», tenuto anche conto della regola ermeneutica di cui all’art.808-quater c.c., depone nel senso che tutte le controversie tra amministratore e società che riguardino le vicende sociali e attengano a diritti disponibili siano assoggettate ad arbitrato. In esse rientrano le domande che riguardano il diritto al risarcimento danni per revoca senza giusta causa dell’amministratore: l’amministratore pur revocato è dunque astretto dal vincolo compromissorio per quelle domande che trovano la loro genesi proprio nel rapporto sociale.

26 Febbraio 2021

L’eventuale fondatezza dell’eccezione di incompetenza nel merito non paralizza la pronuncia cautelare

Il titolo di competenza a pronunciare provvedimenti cautelari in corso di causa non consiste nella competenza di merito (art. 669-ter c.p.c.) ma nell’attuale pendenza della lite davanti al giudice (art. 669-quater c.p.c.). Pertanto, il giudice cautelare, davanti al quale pende la causa, ha il potere di pronunciare su istanze cautelari, anche se competente a decidere nel merito sia altro giudice ordinario oppure l’arbitro. Un’eventuale eccezione di incompetenza, ancorché ritenuta fondata, non può paralizzare la pronuncia cautelare, dato che la sua ratio consiste nel fornire una risposta urgente a un pericolo di danno imminente.

14 Dicembre 2020

Prevalenza dell’eccezione di arbitrato sull’eccezione di incompetenza territoriale

La decisione sull’eccezione di arbitrato, implicando una scelta alternativa e reciprocamente escludente fra giustizia arbitrale e giustizia ordinaria, è pregiudiziale rispetto alla questione relativa all’individuazione del giudice statale competente secondo i criteri di cui all’art. 38 c.p.c.

19 Novembre 2020

Soppressione della clausola statutaria compromissoria: l’esercizio tempestivo del diritto di recesso rende inopponibile al socio la modifica statutaria

L’esercizio tempestivo della facoltà di recesso ex art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, esclude che si possa qualificare l’omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.

Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore, se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.

Il recesso esercitato ai sensi dell’art. 34, comma 6, D.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

30 Ottobre 2020

Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l’eccezione di compromesso arbitrale in relazione all’azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

6 Agosto 2020

Responsibilità per mala gestio e clausola compromissoria statutaria

È pacificamente ricompresa nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e pertanto deve essere devoluta in arbitrato, l’azione ex art. 2395 c.c. promossa nei confronti degli amministratori di accertamento della responsabilità per mala gestio.

L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato

Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]

19 Ottobre 2019

Azionabilità della clausola compromissoria in tema di arbitrato contemplata nello statuto

Allorquando un socio, escluso dalla compagine sociale, chieda (in sede giudiziale) l’esatta quantificazione del valore di liquidazione della propria quota, è azionabile la clausola statutaria che devolva alla competenza di un collegio arbitrale, inter alia, le controversie che insorgano tra i soci e la società, attinenti all’attività sociale e all’ esecuzione delle norme contenute nello statuto stesso. Difatti, l’azione volta ad ottenere la liquidazione della quota sociale, benché introdotta successivamente alla perdita dello status socii, ha ad oggetto l’accertamento di un diritto disponibile che trova la propria origine causale nel rapporto sociale. In altre parole, anche la controversia in materia di recesso dei soci riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell’eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto.

Ciò posto, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo tuttavia a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza dell’anzidetta clausola, di dichiarare nullo il decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri. L’incompetenza del tribunale ordinario a conoscere la causa di merito va dichiarata con sentenza come previsto dall’art. 819 ter c.p.c..

8 Luglio 2019

Compenso dell’amministratore e competenza arbitrale

La domanda con cui l’amministratore di S.r.l. chiede la condanna della società al pagamento del compenso per l’incarico gestorio è di competenza arbitrale, se lo statuto della società prevede una clausola compromissoria che rimette agli arbitri tutte le controversie, aventi a oggetto rapporti sociali, promosse da o contro gli amministratori.