Responsabilità dell’amministratore per omessa cessazione dell’attività e richiesta di auto fallimento
In tema di società di capitali, l’amministratore, pur nominato quando la società si trovi già in stato di insolvenza, è tenuto a prendere atto dell’impossibilità di proseguire l’attività d’impresa e chiedere il fallimento ex art. 14 l. fall., non essendo sufficiente per escluderne la responsabilità il mancato compimento di attività non conservativa (nella specie, l’inerzia dell’amministratore aveva comportato la maturazione di maggiori interessi passivi e sanzioni del valore di circa un milione e mezzo di euro, aggravando in tal modo lo stato di indebitamento della società).
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di “dipendenza” [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità verso gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare e quantificazione del danno da illecita prosecuzione dell’attività
La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare [ LEGGI TUTTO ]
Sui presupposti della responsabilità dell’amministratore per omesso accertamento di una causa di scioglimento
Va esclusa la possibilità di attribuire alla violazione dell’obbligo “formale” di messa in liquidazione della società una qualsiasi automatica incidenza negativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la responsabilità dell’amministratore ai sensi dell’art. 2485, 1° comma, cod. civ.
L’art. 2485, 1° comma, cod civ., nella parte in cui prevede che l’amministratore che non provvede agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione è chiamato a rispondere “per i danni subiti dalla società”, fa riferimento a danni che siano “in fatto” riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario e imprescindibile nesso di causalità, con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio.
Criteri di quantificazione del danno provocato dagli amministratori che dissimulino una perdita idonea ad erodere l’intero capitale sociale
Il danno cagionato dagli amministratori che dissimulino una perdita tale da azzerare il capitale sociale, provocando l’insolvenza della società, non può essere quantificato in base alla semplice differenza tra l’esposizione debitoria al momento in cui l’illecito è commesso e l’esposizione debitoria accertata in sede fallimentare. Ciò in quanto [ LEGGI TUTTO ]