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Sospensione della delibera assembleare nell’arbitrato societario e nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

In forza del disposto degli artt. 34, co. 1, e 35, co. 5, d.lgs. n. 5/2003, la pattuizione di una clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c. ed agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia della delibera (in virtù della precedente formulazione dell’art. 818 c.p.c. che impediva agli arbitri di concedere misure cautelari).

Nel lasso di tempo intercorrente fra la proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, è riconosciuta pacificamente la competenza del giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia concretamente in grado di provvedere, allo scopo di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all’art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha pertanto una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.

Non sussiste conflitto d’interessi, tale da rendere necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, in cui il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale; nè è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari, con l’effetto distorsivo per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c., l’esautoramento dell’organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

Non sussiste conflitto di interesse rilevante ex art. 78 c.p.c. allorché il socio che sia anche amministratore abbia espresso il proprio voto determinante a favore della deliberazione relativa al suo compenso, atteso che egli legittimamente può avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare anche un proprio fine personale, salvo non si accerti che attraverso il voto egli abbia sacrificato a proprio favore l’interesse sociale.

Mentre l’art. 78 c.p.c. si applica qualora si ravvisi una conflittualità tra la società ed il suo rappresentante (ossia l’amministratore), il conflitto di interessi di cui all’art. 2373 c.c. riguarda il rapporto fra socio e società, ossia quando il socio si trova nella condizione di essere portatore, di fronte ad una data deliberazione, di un duplice interesse: del suo interesse di socio e di un interesse esterno alla società.

23 Gennaio 2017

Divieto di reformatio in peius in materia brevettuale e tutela del segreto commerciale

Quando una decisione dell’EPO relativa ad un brevetto europeo oggetto di una causa in Italia sia stata impugnata solo da una parte, la decisione di appello non potrebbe modificare in senso peggiorativo per la stessa la decisione assunta in primo grado, secondo il principio del divieto di reformatio in peius proprio della giurisprudenza dell’EPO, sicchè [ LEGGI TUTTO ]

15 Gennaio 2015

Sospensione dell’esecuzione della deliberazione di ricostituzione dell’organo amministrativo

Nell’ambito della necessaria valutazione di bilanciamento degli opposti interessi ex art. 2378, comma 4, c.c., risulta prevalente l’interesse della società al mantenimento della delibera di ricostituzione dell’organo amministrativo, piuttosto che l’interesse dei ricorrenti a ottenere la sospensione della delibera stessa, per un asserito vizio attinente la mera iniziativa di convocazione di un’assemblea che, da chiunque promossa, si presentava come necessaria. [ LEGGI TUTTO ]

28 Novembre 2014

Delibera negativa, effetti dell’annulamento e abuso del diritto di voto

La delibera negativa è da ritenere senz’altro una delibera assunta dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti [ LEGGI TUTTO ]

19 Giugno 2014

Nullità di brevetto per invenzione e conversione in modello di utilità

La protezione giuridica accordata al modello di utilità, sotto forma di riconoscimento di un diritto di realizzare il prodotto in via esclusiva, è limitata all’idea “nuova” che consente la maggiore comodità [ LEGGI TUTTO ]

14 Marzo 2014

Accertamento giudiziale dello stato di scioglimento di società

Il ricorso con cui si chiede l’accertamento giudiziale di una causa di scioglimento della società ex art. 2485 cc deve essere notificato tanto alla società quanto ai soci, essendo questi ultimi pienamente legittimati a contraddire in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento.

Il procedimento instaurato in sede di volontaria giurisdizione non può essere sospeso ex art. 295 cc, posto che in tale procedimento le decisioni  sono pronunciate “allo stato degli atti e  e rebus sic stantibus”, senza alcuna idoneità al giudicato.