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Competenza della sezione specializzata in materia di imprese e connessione “forte”

E’ competente la Sezione Specializzata in Materia di Imprese nel caso di controversia avente ad oggetto la responsabilità extracontrattuale di una società quando sussistano elementi di connessione c.d. forte, di natura oggettiva e soggettiva, con la causa di responsabilità dell’amministratore per atti di mala gestio, se la decisione in merito alla responsabilità extracontrattuale della società implica necessariamente il vaglio, quantomeno incidentale, della responsabilità dell’amministratore.

5 Ottobre 2017

Esclusione del socio di società cooperativa edilizia: obbligo di rilascio dell’alloggio sociale, pagamento dei canoni ancora dovuti e dell’indennità di occupazione

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012 n. 27, alla sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che “presentano ragioni di connessione” con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. [ LEGGI TUTTO ]

27 Luglio 2017

L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese consiste in una distribuzione interna degli affari dell’Ufficio Giudiziario

L’attribuzione di determinate materie alla competenza delle sezioni specializzate istituite presso il Tribunale ex art. 3 del d.lgs. 168/2003 ha valenza meramente tabellare nella distribuzione interna degli affari, quindi la trattazione della materia da parte [ LEGGI TUTTO ]

27 Luglio 2017

Sospensione necessaria ed eccezione di inadempimento relativamente ad una causa attinente al pagamento di compensi richiesti dai sindaci di una S.r.l.

La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].

L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell’obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).

9 Dicembre 2016

Competenza territoriale, cumulo soggettivo e limiti all’applicazione dell’art. 33 c.p.c.

Qualora le domande proposte dall’attore siano equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione l’art. 33 c.p.c., in forza del quale le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.

Un limite all’applicazione dell’art. 33 c.p.c. discende dall’applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di convenuto fittizio. Per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza, è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale.

[Nel caso di specie, il Tribunale di Roma – dopo aver rilevato che l’attore aveva proposto domande equiordinate: una proposta anche nei confronti di P.A. con sede a Roma e l’altra proposta solo nei confronti di un Consorzio con sede a Messina – ha escluso l’applicabilità dell’art. 33 c.p.c. perché ha ritenuto che la prima domanda fosse artificiosa (finalizzata esclusivamente a spostare la competenza davanti al Foro di Roma), sicché la competenza doveva essere valutata solo con riferimento alla seconda domanda. Per tale domanda i soli Giudici competenti erano il Tribunale di Palermo o, in alternativa, il Tribunale di Catania; pertanto, davanti a tali Giudici (e non davanti al Tribunale di Roma) avrebbe dovuto essere radicata la controversia].

13 Luglio 2015

Controversia in materia di informazioni riservate

Se l’elenco della clientela può in astratto ritenersi informazione riservata e tutelabile dell’imprenditore, tale riservatezza non può essere opposta al soggetto [ LEGGI TUTTO ]

Nullità di brevetti in ambito farmaceutico e connessione tra cause

Ove venga dichiarata la nullità del brevetto ed in altra sede ritenuta la contraffazione, considerata l’efficacia “ultra litem” della sentenza che dichiara in via diretta la nullità del brevetto (la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata) ciò può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce [ LEGGI TUTTO ]