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Responsabilità dell’amministratore giudiziario

Il sequestro preventivo disciplinato dall’art. 321, comma 1, c.p.p. è una misura cautelare finalizzata ad evitare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero l’agevolazione della commissione di altri reati, caratterizzata da ampia genericità cui si collega un’altrettanta ampia discrezionalità riconosciuta al pubblico ministero e al giudice penale nel disporne. Anche le misure cautelari reali debbono fondarsi sui principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, nel senso di assicurare il minor sacrificio possibile di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata. Il bilanciamento tra tali principi è demandato al giudice penale, il quale è tenuto a conformare la misura cautelare al caso concreto ed a garantire la minima compressione delle situazioni giuridiche colpite dal sequestro.

In tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Pertanto, soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.

In ogni caso, il giudice civile può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del giudice penale decidente e può inoltre trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente

Le norme di cui all’art. 65 e 67 c.p.c. si applicano anche al custode nominato in sede penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e 104 bis disp. att. c.p.p. Pertanto, il custode deve provvedere alla conservazione e all’ amministrazione dei beni sequestrati secondo la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo altrimenti dei danni prodotti al proprietario dei beni stessi. I compiti del custode vanno individuati sia in tutte quelle attività conservative in senso stretto, finalizzate al mantenimento della piena integrità materiale del bene, sia in quelle attività in senso gestorio (come, ad esempio, l’esercizio del diritto di voto, l’impugnazione delle delibere assembleari) attività quest’ultima preclusa al proprietario e riservata al custode.

Il custode di cose sequestrate in sede penale opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare; se da ciò deriva l’assenza di ogni rapporto di tipo privatistico con i titolari delle cose poste sotto sequestro, questo non esclude che, nei confronti degli stessi, il custode possa assumere una propria autonoma responsabilità di natura extracontrattuale ove cagioni loro un danno a causa dell’inosservanza dei suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose affidategli in custodia.

Sequestro preventivo dell’azienda e responsabilità del custode giudiziario

In caso di sequestro preventivo dell’azienda, la peculiare natura del bene sequestrato incide sul tipo di gestione affidata al custode, che non assume una dimensione meramente statica e conservativa, come per la generalità delle cose assoggettate alla misura cautelare reale, ma dinamica e funzionale. L’amministratore giudiziario dell’azienda sociale si sostituisce infatti all’imprenditore (e dunque agli amministratori, i cui poteri sono sospesi in costanza di sequestro) e, pur non assumendo la formale qualifica di imprenditore, è comunque tenuto a orientare la gestione aziendale nella prospettiva di garantire la prosecuzione dell’attività sociale, a salvaguardia della utilità economica dell’impresa, dei livelli occupazionali e nell’ottica di incremento della redditività del bene sottoposto alla misura cautelare reale. In questa prospettiva, gli obblighi gravanti sull’amministratore giudiziario ricalcano, quanto a contenuto, quelli incombenti sull’amministratore della società, che è spogliato di ogni funzione per il periodo della custodia.

In ogni caso di sequestro di azienda, sia essa gestita sotto forma di ditta individuale, di società di persone o di capitali, ovvero in diversa forma di ente collettivo, grava sul custode/amministratore giudiziario nominato, l’onere della continuazione dell’attività dell’azienda. La violazione dell’obbligo di continuazione dell’impresa o la non corretta attività di gestione dell’azienda sociale espongono il custode a responsabilità nei confronti della società per i danni che abbia eventualmente causato. In particolare, pur non essendo soggetto all’azione sociale di responsabilità ex art. 2392 ss. c.c. (non rivestendo questi la veste di amministratore in senso stretto), sarà comunque tenuto al risarcimento dei pregiudizi che con comportamento doloso o colposo, operando in contrasto con gli obblighi sullo stesso gravanti nello svolgimento dell’attività aziendale, abbia arrecato alla società.

I bilanci registrano gli accadimenti economici che interessano l’attività di impresa, non li determinano; di talché, dalla loro irregolare redazione o da ritardi nella relativa presentazione non può discendere ex se un danno in capo alla società idoneo a dar luogo a responsabilità risarcitoria, potendo ascriversi rilievo solo a quegli atti di mala gestio legati sotto il profilo della causalità giuridica al pregiudizio.

26 Settembre 2017

E’ ammissibile la riduzione di un sequestro conservativo attuato su quota di s.r.l.

Qualora il valore della quota assoggettata a sequestro conservativo sia sproporzionato per eccesso rispetto all’ammontare del sequestro accordato, è ammissibile la riduzione ex artt. 496 e 676 c.p.c. del vincolo ad una porzione inferiore del capitale sociale, stante la divisibilità della quota di s.r.l. [ LEGGI TUTTO ]

14 Aprile 2016

Impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale: legittimazione, tutela risarcitoria e quantificazione del danno

L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide – ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall’integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci – sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l’omessa adozione [ LEGGI TUTTO ]

27 Ottobre 2014

Voto del custode giudiziario e diritto d’impugnazione del titolare della quota

In presenza di voto assembleare favorevole del custode giudiziario, deve escludersi la legittimazione attiva all’impugnazione della delibera assembleare in capo al titolare della quota, salvo il caso in cui egli intenda [ LEGGI TUTTO ]

15 Maggio 2014

Diritto di ispezione del custode

Al custode di partecipazioni sociali spettano tutti i diritti inerenti al fascio di rapporti che legano il socio alla società e, tra di essi, il diritto di ispezione ex art. 2476, 2° comma, c.c. .

7 Novembre 2013

Sequestro conservativo di quote di s.r.l.: modalità di esecuzione, giudice competente per la nomina del custode

Il sequestro conservativo delle quote di s.r.l. si esegue nelle forme del pignoramento di cose mobili presso il debitore, con le modalità specifiche dettate dall’art. 2741 c.c., trovando inoltre applicazione la disciplina dettata dal codice di procedura civile per il pignoramento di beni mobili (artt. 513 ss. c.p.c.), salve le modifiche legate alle caratteristiche specifiche del bene mobile “quota”. [ LEGGI TUTTO ]

11 Aprile 2013

Sequestro penale successivo a pignoramento di quota di s.r.l. Quale il custode legittimato al voto?

Anche le delibere di bilancio possono essere oggetto di provvedimento di sospensione in quanto ai sensi dell’art. 2378 c.c. la sospensione può riguardare non solo quelle delibere che sono suscettibili di un’esecuzione in senso stretto, ma anche [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2013

Ammissibilità della sospensione cautelare delle delibere assembleari self executive, esercizio del diritto di voto in assemblea di Srl in caso di pluralità di custodi

E’ ammissibile la sospensione cautelare delle delibere self executive (nel caso specifico si trattava di una delibera di approvazione del bilancio). La sospensione può essere pronunciata anche quando la deliberazione abbia avuto parziale esecuzione, purchè la stessa sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla organizzazione. L’unico limite che si pone alla facoltà del giudice di disporre la sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione siano definitivamente realizzati ed esauriti.  [ LEGGI TUTTO ]

19 Dicembre 2012

Intervento del custode giudiziario e regolare costituzione di assemblea di s.r.l.

L’assemblea di una s.r.l. è validamente costituita quando sia intervenuto, in rappresentanza di una quota di capitale determinante per il raggiungimento del quorum costitutivo, il custode nominato nell’ambito di un procedimento di espropriazione forzata e il giudice dell’esecuzione abbia statuito che a questi spetti il diritto di voto.