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1 Febbraio 2021

Responsabilità dell’amministratore di fatto ex art. 146 l.fall.

Del danno derivato dalle distrazioni nei confronti del patrimonio sociale devono rispondere, sotto il profilo soggettivo, sia l’amministratore di diritto sia coloro che, sulla base della documentazione acquisita, abbiano assunto il ruolo di amministratori di fatto. Non costituiscono infatti circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell’amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica, né l’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato del terzo incaricato dell’esecuzione delle attività proprie dell’amministratore.
Il curatore fallimentare che, al fine di ottenere un risarcimento del danno per equivalente pecuniario, eserciti l’azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dell’amministratore di diritto di una società di capitali deve dedurre tutti i comportamenti tenuti da quest’ultimo in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto nonché dimostrare il pregiudizio – causalmente e logicamente connesso all’illecito prospettato – che da tali comportamenti sia derivato nella sfera giuridica della società. La responsabilità contrattuale dell’amministratore nei confronti della società è, infatti, una responsabilità civile che non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di punitive damage sganciato nella sua determinazione dall’effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall’illecito sarebbe derivato alla società.
La semplice violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili da parte dell’amministratore non è una condotta idonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società e, pertanto, non giustifica il riconoscimento del risarcimento del danno con natura e finalità sanzionatoria rispetto alla violazione formale. Discorso diverso vale invece per eventuali operazioni distrattive poste in essere dall’organo gestorio. In particolare, la responsabilità di quest’ultimo per la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro della loro causa nella contabilità e documentazione sociale deve ritenersi dimostrata per presunzioni ove l’amministratore convenuto non provi la riferibilità all’attività sociale delle spese o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali

21 Ottobre 2020

Responsabilità degli amministratori e quantificazione del danno per cessione di rami d’azienda ad un prezzo non congruo

In un giudizio avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 146 l. fall, promosso dalla curatela di società fallita, al fine di provare la mala gestio degli amministratori dovuta alla cessione di rami aziendali ad un prezzo non congruo, è possibile valorizzare, in difetto di evidenze probatorie circa l’effettivo valore dei rami ceduti e in presenza di altre circostanze indiziarie, le dichiarazioni appostate in bilancio relative al totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, se queste sono state fatte proprie da coloro contro cui vengono invocate. In questa circostanza, si riconosce a tali dichiarazioni valore confessorio e, pertanto, possono essere utilizzate contro chi le ha condivise a prescindere dalla loro veridicità contabile. Nello specifico, è stata ritenuta corretta la quantificazione del danno per un valore pari alla differenza tra il totale delle immobilizzazione materiali ed immateriali appostate in bilancio ed il totale dei corrispettivi convenuti per la cessione.

18 Novembre 2019

Qualificazione dei versamenti dei soci in favore della società

I versamenti che i soci effettuano in favore della società possono avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo della società di restituire entro un dato termine la somma ricevuta, oppure a titolo di versamento, che confluisce in un’apposita riserva “in conto capitale” e non è quindi iscritto tra i debiti. Tale secondo tipo di contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non al momento dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio id liquidazione e comunque successivamente al soddisfacimento dei creditori sociali, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che si sono sottesi. è stato peraltro precisato che ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la chiave di lettura della qualificazione debba essere ricavata nella terminologia adottata nel bilancio: infatti questo è soggetto all’approvazione dei soci e le qualificazioni che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio diventano determinanti per stabilire se si tratta di finanziamento o di conferimento (Cass. Civile, sez. I, 23/03/2017 n. 7471).

18 Settembre 2018

Responsabilità solidale del cessionario dell’azienda e subentro nei contratti stipulati per il suo esercizio.

In caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di due debitori, la mancata proposizione dell’opposizione da parte di uno di essi determina [ LEGGI TUTTO ]

29 Dicembre 2017

Responsabilità degli amministratori: natura contrattuale dell’azione sociale, nesso causale ed entità del danno risarcibile

L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.
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29 Dicembre 2017

Imputabilità all’amministratore sostituito della mancata iscrizione nel registro delle imprese della sua sostituzione. Tenuta irregolare delle scritture contabili e prova del danno

La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.
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Responsabilità degli amministratori di cooperativa: aggravamento della situazione debitoria per prosecuzione dell’attività e violazione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili

Per individuare il momento da cui far decorrere la responsabilità dell’amministratore non è rilevante la data del bilancio che ha evidenziato la situazione di deficit ma rileva, invece, l’epoca in cui l’amministratore sia divenuto consapevole (o non avrebbe potuto non esserlo) della situazione di insolvenza in cui versa l’ente ed abbia omesso di convocare l’assemblea così consentendo una dannosa prosecuzione dell’attività d’impresa, causando l’aggravamento della situazione debitoria. [ LEGGI TUTTO ]

20 Aprile 2016

Ancora sulla qualificazione delle erogazioni dei soci alla società

Nella qualificazione delle erogazioni di denaro effettuate dal socio alla società negli alternativi termini di mutuo ovvero di apporto di patrimonio, è determinante ricostruire la volontà negoziale delle parti e non tanto dal nomen iuris che emerge dalle scritture contabili, quanto piuttosto dal modo con cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso era diretto e dagli interessi sottesi. [ LEGGI TUTTO ]