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Francesco Gennaro Pezone

Francesco Gennaro Pezone

Laureato con lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, indirizzo d'impresa. Cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Commerciale e Diritto Bancario all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tirocinante presso la sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Milano. Abilitato all'esercizio della professione forense.

23 Giugno 2023

Riparto dell’onere della prova nell’azione sociale di responsabilità

Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità degli amministratori verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri ha natura contrattuale: la società deve quindi allegare l’inadempimento nonché provare – sia pure ricorrendo a presunzioni – l’esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale e la diretta riconducibilità causale di tale danno alla condotta dell’amministratore, quand’anche cessato dall’incarico. Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l’accertamento della responsabilità degli amministratori, rileva anche da un punto di vista oggettivo, perché consente di limitare l’entità del risarcimento all’effettiva e diretta efficienza eziologica della condotta contestata e quindi a porre a carico degli amministratori solo il danno direttamente connesso alla loro condotta attiva od omissiva, dolosa o anche solo colposa. Incombe invece sugli amministratori l’onere di provare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità dell’inadempimento, dimostrando di aver adempiuto con diligenza agli obblighi loro imposti ovvero che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo. In base alla c.d. business judgment rule e ai principi costituzionali sulla libertà di iniziativa economica (art. 41, co. 1, Cost.), la responsabilità degli amministratori non può essere affermata sulla base della mera inopportunità delle scelte gestorie assunte – di per sé insindacabili, in quanto conseguenti a scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio – né dei risultati negativi di queste ultime. Oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice sono le modalità di esercizio del potere discrezionale, cioè la diligenza usata nella valutazione preventiva dell’iniziativa economica da intraprendere e dei margini di rischio prevedibili, potendosi pertanto censurare solo l’omessa assunzione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle determinate circostanze e con quelle determinate modalità. [ Continua ]
31 Agosto 2023

Revoca dell’amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato e diritto all’indennizzo

Per le società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore, che quindi può essere nominato anche per un periodo superiore al triennio o a tempo indeterminato: rispetto all’atto di nomina degli amministratori l’art. 2475, co. 2 c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., in guisa da rendere palese la voluntas legis di potenziale indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l. Dai rapporti contrattuali a tempo indeterminato le parti possono sciogliersi in vario modo, perché non può imporsi un vincolo perpetuo, tanto più nel contesto societario, tenuto conto del rapporto di fiducia che lega i componenti dell’organo gestorio alla società. L’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito, dunque, non esautora il potere dell’assemblea, la quale ben può procedere a revocarlo, finanche in assenza di giusta causa e/o di preavviso, senza che, per ciò solo, la delibera di revoca possa considerarsi viziata. La facoltà di revoca dell’assemblea dev’essere contemperata con la legittima aspettativa dell’amministratore di proseguire nell’incarico: al rapporto tra la società e l’amministratore nominato a tempo indeterminato trova applicazione l’art. 1725, co. 2 c.c., che attribuisce al soggetto revocato il diritto al risarcimento del danno se la revoca non è stata comunicata con congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. La congruità del preavviso dev’essere valutata sulla base del tempo ragionevolmente necessario a consentire al revocato di trovare un incarico equivalente. In ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca – che è onere della società provare – assumono rilievo tutte le circostanze sopravvenute, che non si risolvano in un mero dissenso verso l’operato dell’amministratore ma siano idonee a influire negativamente sul rapporto fiduciario alla base della nomina, facendo venir meno l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e sulle capacità del soggetto revocato. Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. La revoca in assenza di congruo preavviso e di giusta causa comporta l’obbligo per la società di corrispondere all’amministratore revocato l’indennità di mancato preavviso – quale conseguenza di un atto lecito dannoso – che dev’essere parametrata ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso. [ Continua ]
29 Settembre 2023

Nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI

Per la distinzione tra una fideiussione e un contratto autonomo di garanzia risulta particolarmente significativo il profilo della causa: mentre, la garanzia autonoma ha funzione indennitaria, la fideiussione ha funzione satisfattiva, perché il garante esegue la medesima prestazione dovuta dal debitore principale, del tutto sovrapponibile e qualitativamente omogenea a quella dovuta dal fideiussore. In tema di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI, è irrilevante la qualifica del garante come professionista o consumatore, dal momento che la violazione della normativa antitrust può essere invocata sia dagli imprenditori che dai consumatori, essendo entrambi attori del mercato titolari di un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo. L’efficacia probatoria del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia sulla violazione del diritto della concorrenza e sulla portata dell’illecito anticoncorrenziale è limitata ai contratti di fideiussione stipulati tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005. Per i contratti conclusi successivamente occorre invece allegare autonomi fatti idonei a provare l’esistenza sia di un’intesa anticoncorrenziale a monte, sia di una prassi contrattuale che, per le modalità di applicazione uniformi delle clausole, viola l’art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/90, nonché le regole del mercato e della concorrenza in generale: il mero fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente delle clausole di contenuto identico a quelle censurate dalla Banca d’Italia non è quindi di per sé sufficiente a dar conto della sussistenza di un’intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust. Affinché operi il meccanismo estensivo della nullità parziale all’intero contratto, le singole clausole invalide devono risultare essenziali per le parti: nel caso delle fideiussioni ABI, in particolare, occorre provare che senza le clausole interessate il creditore e il fideiussore non avrebbero, rispettivamente, accordato e prestato la garanzia. [ Continua ]
26 Giugno 2023

Invalidità delle delibere di approvazione del bilancio e di ricapitalizzazione ai sensi dell’art. 2482 ter c.c.

All’assemblea convocata per la riduzione del capitale a fronte di perdite superiori ad un terzo devono essere sottoposti tre documenti: la situazione patrimoniale aggiornata, la relazione dell’organo amministrativo e le osservazioni del collegio sindacale. La situazione patrimoniale dev’essere redatta secondo i medesimi criteri che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio. [ Continua ]
20 Aprile 2023

Azione sociale di responsabilità: onere della prova, distrazione di somme e danno da inadempimento di obbligazioni tributarie

Dalla natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità consegue che sull’attore grava esclusivamente l’onere di dimostrare l’inadempimento (trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato), il nesso di causalità tra quest’ultimo e il danno verificatosi,  mentre sugli amministratori incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. L’art. 2476 c.c. compendia una responsabilità di tipo colposo, come emerge sia dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e imputabilità della responsabilità, sia dalla circostanza che la predetta disposizione consente all’amministratore di andare esente da responsabilità fornendo la prova positiva di essere immune da colpa per aver improntato la propria condotta a diligenza. Nella valutazione della diligenza usata dall’amministratore nel caso concreto è necessario operare un giudizio ex ante e non ex post, dovendosi quindi prendere in considerazione solo le circostanze conosciute o conoscibili nel momento in cui è stata tenuta quella determinata condotta, poi risultata foriera di danni per la società. Il versamento di somme contabilizzato alla voce “rimborso prestito soci” non può essere qualificato come tale se il beneficiario non rivestiva la qualifica di socio nel momento in cui il presunto finanziamento da rimborsare era stato erogato: il versamento deve ritenersi avvenuto in difetto di giustificazione causale e, di conseguenza, sottende una finalità distrattiva e dissipativa di denaro sociale. Il pagamento dei tributi e degli oneri fiscali rappresenta un obbligo per gli amministratori ma, in caso di inadempimento, il danno subito dalla società non può essere parametrato all’entità dell’imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo. Il danno dev’essere quindi commisurato solo in considerazione dell’entità delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l’amministratore, utilizzando l’ordinaria diligenza, avesse provveduto regolarmente ai propri obblighi. È fatta salva la possibilità per l’amministratore convenuto di eccepire e provare di non aver potuto pagare, pur avendo impiegato la dovuta diligenza, in ragione dell’incapienza finanziaria o patrimoniale della società. [ Continua ]
19 Aprile 2023

Abuso di maggioranza e invalidità della delibera di approvazione del bilancio

L’abuso di maggioranza integra una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull’assunto che le delibere assembleari costituiscano fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria. Tale fattispecie rappresenta l’unica ipotesi in cui il giudice esercita non un controllo di mera legittimità, ma un vero e proprio sindacato nel merito della delibera societaria: infatti, non si configura formalmente una violazione di legge, ma una strumentalizzazione del principio di maggioranza a danno degli interessi della minoranza. L’abuso di maggioranza è idoneo a determinare l’invalidità della delibera assembleare laddove quest’ultima non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché tesa al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza, preordinata a ledere i diritti di partecipazione e i diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. Il discrimen tra la legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario e l’abuso di detto principio, tale da rendere arbitrario e ingiustificato il voto apparentemente vincolante, è la ricorrenza di un superiore interesse sociale, che rende giustificato il pregiudizio sopportato dalla minoranza. Grava sul socio impugnante l’onere di provare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società potesse derivarne. Il socio ha diritto ad agire per l’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio solo quando egli possa essere in concreto indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, ovvero quando per l’alterazione o incompletezza dell’esposizione dei dati derivi o possa derivare un pregiudizio di ordine patrimoniale. La delibera di approvazione del bilancio è nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni previste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte. Nell’impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contabili ed è onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, logicamente successivo al vaglio del preliminare interesse della parte all’impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali. L’azione sociale mira a far valere la responsabilità degli amministratori per le violazioni dei loro doveri, che abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società. Essa ha natura contrattuale, originando dall’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sugli amministratori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione gestoria e del susseguente inserimento nell’organizzazione sociale, si instaura con la società. Di conseguenza, in termini di riparto dell’onere della prova, grava sulla parte che agisce l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti dalla società e il nesso eziologico tra l’inadempimento e il danno prospettato. Per converso, incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi posti a suo carico. Sui singoli soci che si assumono direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori incombe l’onere di provare la condotta illecita, anche sotto il profilo della colpevolezza, il danno e il nesso causale. [ Continua ]
19 Aprile 2023

Nullità della delibera assembleare di cooperativa per impossibilità dell’oggetto

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è infatti limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione confligga con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera. Il legislatore, quindi, ha inteso relegare la nullità in ipotesi residuali e tassative di invalidità delle deliberazioni, prediligendo il rimedio meno grave dell’annullabilità. La delibera assembleare avente ad oggetto la rinuncia ai crediti vantati da tutti i soci verso la società, finalizzata a ripianare le perdite, è nulla per impossibilità dell’oggetto, in quanto non idonea ad estinguere anche i crediti vantati dai soci assenti, i quali, non avendo prestato alcun consenso, non possono essere in tal modo obbligati a rinunciare al proprio diritto. [ Continua ]
20 Aprile 2023

Revoca in via cautelare dell’amministratore di s.a.s.

[Nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo ravvisato, in punto di fumus, la violazione dei diritti informativi del socio accomandante da parte dell’amministratore, ha riformato l’ordinanza cautelare in sede di reclamo per insussistenza del periculum, sul presupposto che la società avesse cessato la propria attività caratteristica, di fatto proseguendo esclusivamente per l’incasso dei crediti residui] [ Continua ]

La rilevanza del comportamento successivo delle parti nell’interpretazione del contratto

La mera riconsegna all’acquirente dell’assegno bancario ricevuto dal venditore per il pagamento del prezzo di un contratto di compravendita di partecipazioni sociali non è di per sé sufficiente a provare l’esistenza di un successivo accordo di compensazione volontaria, al quale le parti nelle loro intese [nel caso di specie si trattava di un accordo di regolazione delle conseguenze della crisi coniugale] non hanno fatto testualmente alcun cenno. In tema di interpretazione del contratto, infatti, il criterio ermeneutico del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ex art. 1362 c.c. ha rilievo meramente sussidiario e, pertanto, di esso non può tenersi conto quando la volontà effettiva dei contraenti risulta chiara dal senso letterale delle parole. [Essendo pacifico il mancato incasso dell'assegno e, di conseguenza, l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo delle partecipazioni sociali, il Tribunale ha risolto il contratto di compravendita e condannato l'acquirente a restituire la quota al venditore]. [ Continua ]