19 Ottobre 2020

Annullabilità della delibera approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi

È annullabile la delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto il riconoscimento del compenso e del rimborso spese in favore dell’amministratore, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi, quando essa risulti dannosa per la società, in assenza di margini di utili tali da giustificare e consentire l’attribuzione di tali compensi.

Il diritto alla remunerazione degli amministratori ha natura disponibile e, pertanto, alla luce dell’art. 2389, secondo comma, c.c. è legittima la clausola statutaria di s.r.l. con cui si prevede una remunerazione costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili o con cui si prevede che l’attività dell’amministratore sia prestata a titolo gratuito.

15 Ottobre 2020

Responsabilità dell’amministratore di società cooperativa a r.l. per indebiti prelievi, contratti con sé stesso e mancato versamento di contributi ed oneri previdenziali

I versamenti di premi INAIL, di contributi INPS e di importi dovuti a titolo di imposta, costituiscono l’oggetto di altrettanti basilari obblighi incombenti sull’amministratore, il cui mancato assolvimento genera a carico della fallita sanzioni e interessi di mora di cui egli deve interamente rispondere alla massa dei creditori.
La rendicontazione dell’utilizzo di denaro sociale oggetto di prelievo, volta a dimostrarne il corretto utilizzo, incombe strettamente e interamente sull’amministratore.

14 Ottobre 2020

Insussistenza della responsabilità degli amministratori in caso di stipulazione di un accordo-premio legato ad un contratto di sub-appalto

Non è ritenuto atto di mala gestio in quanto non privo di causa, e come tale non è addebitabile agli amministratori ex art. 2476 c.c., la sottoscrizione con la società sub-appaltatrice di un accordo-premio finalizzato ad erogare una somma di denaro aggiuntiva a quella pattuita nel contratto di sub-appalto cui l’accordo-premio si riferisce se (i) l’accordo-premio è in sé munito di causa economico-sociale ben definita e distinta, sebbene connessa a quella propria dei contratti cui lo stesso accordo è collegato e se (ii) l’accordo-premio ha una funzione economica autonoma ben definita e l’evento al quale il riconoscimento del premio è subordinato è un fatto distinto dal mero adempimento delle obbligazioni previste nel contratto di sub-appalto al quale lo stesso accordo-premio è connesso.

13 Ottobre 2020

Responsabilità degli amministratori

Il sindacato giurisdizionale circa la responsabilità degli amministratori deve limitarsi all’accertamento del dolo e della colpa, e trova un limite laddove l’amministratore abbia esercitato la sua discrezionalità imprenditoriale, senza contravvenire ai principi di diligenza e prudenza. Ne consegue che un esito infruttuoso del contratto e dei relativi investimenti e financo l’insuccesso imprenditoriale non sono elementi sufficiente per dimostrare la responsabilità dell’amministratore.

13 Ottobre 2020

Responsabilità degli amministratori, nei confronti del creditore, per prosecuzione di un rapporto contrattuale, con occultamento della perdita del capitale sociale

La gestione dell’impresa sociale in danno ai creditori comportante la perdita del capitale sociale dell’impresa e la conseguente insolvenza fraudolenta celata al terzo creditore ai fini della prosecuzione di un rapporto contrattuale in essere per ulteriori prestazioni a favore della società, commissionate dagli amministratori per conto della stessa e nella consapevolezza di un’insufficienza patrimoniale dell’ente che non avrebbe permesso di soddisfarle, non risulta di per sé idonea a configurare una vicenda di danno diretto al singolo creditore, risolvendosi in una prospettazione di danno arrecato indistintamente alla totalità del ceto creditorio. Come tale, essa è quindi azionabile, dopo il fallimento della società, solo dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 Legge Fallimentare e non dal singolo creditore danneggiato.

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La legittimazione nell’azione revocatoria dell’atto di trasferimento di quote sociali

L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di trasferimento di quote sociali, in termini generali, investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario e perciò in essa la legittimazione passiva spetta solo al cedente ed al cessionario e non anche alla società delle cui quote si tratta.

6 Ottobre 2020

Responsabilità per atti di mala gestio dell’amministratore (per incauto versamento di somme per opzionare terreni e aree edificabili) e delibera dell’azione di responsabilità in sede di approvazione del bilancio

E’ imprudente ed eseguito con modalità del tutto irragionevoli – e come tale fonte di responsabilità per l’amministratore che lo compie – il versamento a favore di persona fisica o giuridica incaricata di opzionare certi terreni allorché l’incarico sia stato affidato: (a) ad una società o ad una persona fisica del tutto priva di capitalizzazione e di consistenza economica; (b) in assenza di garanzie per la restituzione delle somme; (c) senza che vi sia la prova che il soggetto o l’ente incaricato della ricerca dei terreni abbia eseguito il mandato, non essendo state acquisite le quietanze di eventuali opzioni sottoscritte dai proprietari delle aree.

Ai sensi dell’art. 2393, comma 2, c.c., la deliberazione concernente l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare (art. 2366 c.c.), purché si tratti di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di discussione, dovendo intendersi come tali, in senso ampio e non tecnico−contabile ex art. 2423 bis c.c., anche quei fatti derivanti da condotte inadempienti poste in essere dagli amministratori nel corso di esercizi precedenti, ma le cui conseguenze dannose si siano manifestate o siano emerse nell’esercizio considerato, così ripercuotendosi sui risultati del bilancio oggetto di approvazione.

6 Ottobre 2020

Legittimità dell’azione sociale fondata su fatti diversi da quelli esaminati dall’assemblea

La delibera prevista dall’art. 2393 c.c. non circoscrive l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità solo agli atti di mala gestio eventualmente riportati nella relativa motivazione e deve dunque ritersi senz’altro ammissibile, in sede di proposizione, fondare l’azione su fatti diversi da quelli specificamente esaminati dall’assemblea.
La legge non richiede, infatti, che la deliberazione con cui l’assemblea autorizza l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni che giustificano tale scelta, né tantomeno che la stessa individui specificamente le condotte degli amministratori asseritamene contrarie ai doveri imposti loro dalla legge o dallo statuto, fermo restando che la fondatezza degli addebiti mossi dovrà essere successivamente oggetto di approfondimento nella causa instaurata contro l’amministratore.

2 Ottobre 2020

Azione di responsabilità, regola del “business judgment rule” e doveri del collegio sindacale

Con riferimento all’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e 2476 c. VI c.c. esercitata dal Fallimento, la disposizione del secondo comma dell’art. 2394 c.c. – responsabilità verso i creditori sociali – va interpretata nel senso che l’insufficienza patrimoniale costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, sicché il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità prevista dalla norma, promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori. Fatta salva la prova contraria, ai sensi del summenzionato articolo, deve presumersi la coincidenza tra il sopra individuato dies a quo di decorrenza della prescrizione e la data del fallimento.

L’organo amministrativo risponde delle proprie scelte gestionali nel caso in cui ponga in essere operazioni imprudenti e/o avventate, le quali provochino una forte dispersione nonché un irreversibile drenaggio di risorse verso altre società, trovando la  c.d. regola del “business judgment rule” un limite nel corollario della necessaria ragionevolezza delle stesse nonché nella valutazione della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione contestata [nel caso di specie la società aveva effettuato ingenti prestiti infruttiferi di aprioristica improbabile restituzione in ragione delle critiche condizioni economiche delle società beneficiarie senza previsione di termini di restituzione e di adeguate garanzie, per contenuto, entità economica e finalità non coincidenti con il primario interesse della società].

Il collegio sindacale è tenuto a controllare, mediante attività informative e valutative, le decisioni prese dall’amministratore, escludendosi la mera osservazione, acritica ed immobile, delle scelte gestorie contra legem. (nella specie il Tribunale ha respinto le contestazioni rivolte nei confronti del collegio sindacale, avendo quest’ultimo attivato tempestivamente un procedimento ex art. 2409, anche se poi dichiarato inammissibile per ragioni procedurali). [fattispecie anteriore all’introduzione del sesto comma dell’art. 2477 c.c., introdotto dall’art. 379, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

28 Settembre 2020

Sul diritto di informazione e consultazione del socio di SRL

Deve ritenersi quasi fisiologico che il socio chieda “notizie sullo svolgimento degli affari sociali” e di “consultare libri sociali e altra documentazione pertinente all’amministrazione” in termini abbastanza generici, e comunque senza essere in grado di indicare “concreti fatti di amministrazione” e “specifiche scelte”, poiché egli per definizione “non partecipa all’amministrazione” e ha diritto di accedere per colmare le proprie lacune e ridurre l’asimmetria informativa rispetto agli amministratori.

Come regola di massima, oltre ai libri sociali, sono chiaramente accessibili le scritture contabili che la società è tenuta ad avere per natura e dimensioni, le quali rappresentano l’ossatura portante della contabilità d’impresa che, secondo la letteratura di settore, deve permettere “la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; – la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; – la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio”. Egualmente deve ammettersi – salvo richiedere maggior specificità nella richiesta in funzione delle particolari dimensioni della società – la consultazione della documentazione fiscale (previdenziale, ecc.) nonché degli estratti conto, una volta che sia indiscusso che la società ha conti correnti aperti presso una o più banche. Altri documenti, che la società non sia obbligata a tenere, non possono formare oggetto di un’istanza di provvedimento ex art. 2476 c.c., salvo che il socio istante circostanzi la sua richiesta, offrendo elementi di prova dell’affare sociale a cui la richiesta si riferisce e-o che negli atti della società esiste documentazione di tale affare