31 Marzo 2016

Invalidità di delibera assembleare di s.r.l.: convocazione, modifiche dello statuto e delibere consequenziali

Non compete al Tribunale  la valutazione sulla opportunità o meno delle modifiche statutarie, sicché risulta irrilevante ogni critica relativa alla erroneità o inopportunità delle scelte assembleari a riguardo.

La circostanza che nell’ordine del giorno sia indicata la modifica [ LEGGI TUTTO ]

17 Febbraio 2016

Impugnazione di trasferimento di quote di capitale sociale e risarcimento del danno

Per lo scioglimento della comunione ereditaria, relativa ad una partecipazione sociale, è necessario un formale atto di divisione o volontario (scrittura privata autenticata o atto pubblico) ovvero giudiziario, con necessità, sia nell’uno che nell’altro caso, di successiva iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto o provvedimento di scioglimento.
Il contratto di vendita della quota di una società di capitali caduta in successione “mortis causa” è valido, ma ha solo efficacia obbligatoria fra le parti del contratto stesso e condizionata dall’attribuzione al socio cedente, in sede di divisione dei beni caduti in successione, di quel determinato bene (immateriale) ossia la partecipazione sociale in quella determinata percentuale. Per l’effetto, fino alla formale divisione, la cessione, avente ad oggetto la quota ideale di un bene ancora indiviso, non può essere opponibile né agli altri comproprietari né alla società.

17 Febbraio 2016

Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova

Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

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12 Febbraio 2016

Amministratore o liquidatore di fatto e onere della prova

L’individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura  eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. [ LEGGI TUTTO ]

8 Gennaio 2016

Impugnazione di delibera dell’assemblea e del consiglio di amministrazione di s.r.l.

Una delibera assembleare di s.r.l. non può prevedere a carico dei soci l’obbligo di provvedere a un finanziamento infruttifero a favore della società.

Deve ritenersi [ LEGGI TUTTO ]

5 Novembre 2015

Revoca di amministratore di fatto e strumentalità tra domanda cautelare e domanda di merito

La figura dell’amministratore di fatto ricorre qualora un soggetto -non formalmente investito della carica- si ingerisce egualmente nell’amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi [ LEGGI TUTTO ]

La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore

La decisione di avviare procedure di risoluzione della crisi aziendale fa parte delle scelte discrezionali rimesse all’amministratore, tant’è vero che – per esempio – il legislatore ha espressamente posto dei requisiti formali in tal senso nella disciplina della proposta di concordato. Nell’ambito di tale autonomia, l’amministratore non è vincolato dall’esito dell’assemblea cui egli abbia ritenuto di sottoporre la sua scelta gestionale (argomenta sul punto anche ex: Cassazione civile sez. I 16 aprile 2014 n. 8867 secondo cui: “La scelta dell’amministratore di una società di assoggettare una determinata opzione amministrativa alla volontà dell’assemblea non fa venire meno il carattere deliberativo della determinazione assembleare, cosicché non può ritenersi che l’ipotetico potere dell’amministratore di disattenderne le indicazioni – in quanto non vincolanti – precludano l’impugnazione della deliberazione ai soci di minoranza, che abbiano l’interesse a farne accertare l’invalidità e/o l’abusività dell’opzione amministrativa che ne costituisce il contenuto). Anche a prescindere da valutazioni circa la genericità o meno dell’ordine del giorno, la sospensione della delibera nel senso di richiesta di auto fallimento della società, sotto questo profilo, sarebbe inutiliter data per i soci di minoranza in quanto – anche a voler sospendere la delibera impugnata – non si potrebbe evitare la decisione di chiedere l’autofallimento e, quindi, l’evento paventato come dannoso dai soci di minoranza.

1 Ottobre 2013

Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio

L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]