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Art. 2423 c.c.
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6 Settembre 2021

Assenza della nota integrativa e adeguata informazione dei soci

L’incompletezza del procedimento informativo derivante dal mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi, così come prescritto dall’art. 2429, terzo comma, c.c., costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio medesimo. Pur volendo aderire all’orientamento giurisprudenziale che parifica il deposito dei documenti richiesti dalla legge al loro invio a mezzo email, se l’amministratore unico ha inviato ai soci esclusivamente lo stato patrimoniale ed il conto economico, senza la nota integrativa, gli stessi non possono ritenersi adeguatamente informati ai fini della deliberazione da adottare, costituendo la stessa parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c.

Nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio

Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa e ciò vale non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, co. 2, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, co. 4, c.c.).

La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, co. 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.

23 Giugno 2021

Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere

Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.

Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Approvazione del bilancio tra passività possibili e probabili

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio è necessario distinguere ai sensi dell’art. 2424 bis, comma terzo, c.c. tra le passività incerte, ma valutate solamente come possibili (per le quali non deve essere previsto alcun accantonamento), e le passività incerte, ma valutate come probabili (per le quali deve essere previsto un adeguato accantonamento). Tale valutazione di possibilità e non di probabilità dell’avverarsi di un rischio, da rendere al momento di predisposizione del bilancio, può essere desunta dalla lettura complessiva della nota integrativa, essendo perciò del tutto superflua un’affermazione esplicita in tal senso; ne consegue che una tale mancanza, solo formalistica, non possa minare la chiarezza, la veridicità e la correttezza del bilancio in quanto consente comunque a ciascun soggetto di conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio. La stessa è pertanto inidonea a configurare un vizio suscettibile di determinare la violazione dell’art. 2423, comma 2, c.c. e quindi la nullità della delibera che approva il bilancio medesimo.

8 Settembre 2020

Nullità della delibera di approvazione del bilancio e inefficacia della intervenuta trasformazione di una società cooperativa in s.r.l.

Compete alla società, e non al suo fallimento, la difesa nei giudizi che hanno come oggetto la forma giuridica esposta nell’ordinamento non essendo rapporti che, ex se, coinvolgono pretese esecutive dei creditori. Infatti, gli organi sociali – in costanza di fallimento – non si estinguono, come non si estingue la stessa società che permangono medio tempore durante la liquidazione concorsuale.

Per quanto riguarda la legittimazione attiva nelle ipotesi di trasformazione eterogenea, il fallimento subentra, quale rappresentante dei creditori di cui all’art. 2500 novies c.c. in caso di inerzia della massa, laddove l’iniziativa di questi ultimi può configurarsi. Quando la società fallita è stata evocata correttamente in giudizio e il Fallimento è intervenuto aderendo all’iniziativa del creditore facendola propria, vi è una conseguente perdita di legittimazione nel corso del giudizio del soggetto creditore.

Una società consortile nasce al fine di mettere in comune i costi e le spese che devono sostenere i singoli consorziati per lo svolgimento della propria attività commerciale. Pertanto, le previsioni statutarie e regolamentari impongono necessariamente la copertura dei costi in capo ai soci. Sottrarsi a tale obbligo di contribuzione significa non raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio con lo stravolgimento dei principi di redazione contabile, abdicando allo scopo mutualistico che dovrebbe animare la compagine consortile con una palese violazione delle previsioni statutarie e regolamentari. In tal senso, la delibera di approvazione del bilancio è affetta da nullità per illiceità dell’oggetto, in quanto lo stesso risulta redatto in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e con i principi contabili applicabili, per il fatto che non rappresentava in modo veritiero e la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Anche in pendenza di procedure di concordato preventivo i costi di gestione devono essere ribaltati sui soci, permanendo la natura consortile della società.

Quanto alla delibera di trasformazione di una società cooperativa in una società di capitali a finalità lucrativa, ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., tale trasformazione eterogenea deve ritenersi inefficace – con conseguente caducazione della deliberazione dell’assemblea straordinaria con cui è stato adottato il nuovo testo dello statuto sociale – nel caso in cui pregiudichi in modo estremamente grave le ragioni creditorie.
In particolare, si evidenzia che il regime dell’opposizione ex art. 2500 novies c.c. opera anche in caso di trasformazione di società lucrativa in società consortile: da provarsi caso per caso a cura del creditore opponente, la diversa finalità di gestione del patrimonio sociale potrebbe tradursi in un aggravamento delle condizioni di rischio del credito.

14 Luglio 2020

Nullità della delibera di approvazione del bilancio

La delibera assembleare di una società di capitali è nulla per illiceità dell’oggetto quando è contraria a norme dettate a tutela dell’interesse generale, che trascende quello dei singoli soci, e che siano dirette a impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico – pratico del contratto e del rapporto di società. Pertanto, qualora, in relazione alla deliberazione del bilancio sociale, siano dedotte violazioni del principio di chiarezza e precisione del bilancio, la nullità della deliberazione ben può concretamente configurarsi se i fatti asseritamente contrari a quel principio si rivelino idonei ad ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze ovvero erronee convinzioni circa la situazione economico – patrimoniale essendo posta la verità e la chiarezza di questo a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e dei creditori in particolare.

L’azione di nullità di una delibera assembleare può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e, considerate le ricadute sul valore della quota da liquidare, l’interesse del socio escluso a impugnare le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi che precedono l’esclusione permane.

In caso di impugnazione del bilancio di una società di capitali, le asserite violazioni devono essere provate dall’impugnante. Né giova obiettare che non si può pretendere l’adempimento da parte del socio impugnante di un onere di prova negativo.

9 Luglio 2020

Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l.

Non è normativamente previsto che il bilancio della società controllata debba essere approvato prima del bilancio della società controllante; pertanto, la sequenza cronologica che veda il bilancio della società controllante approvato prima dell’approvazione del bilancio della controllata non è di per sé ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio della controllante.

L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata in quanto il richiamo operato dall’art. 2478 bis c.c. alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V è testualmente limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio. L’art. 2478 bis rubricato “Bilancio e distribuzione degli utili” prevede infatti che “Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue “Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell’art. 2435, copia del bilancio approvato”. L’articolo in esame, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente la norma di cui all’art. 2435 c.c., facente parte della “sezione IX del capo V del presente libro” per estendere alle s.r.l. l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese, norma che, diversamente opinando – e cioè ritenendo onnicomprensivo il rinvio alle norme della sezione IX – non avrebbe ragione di essere richiamata espressamente, essendo già compresa nella sezione IX.

Gli utili della società controllata confluiscono nel bilancio della controllante solo nella misura in cui ne sia approvata la distribuzione – in base a decisione rimessa ai soci della controllata e non sindacabile da parte del giudice dell’impugnazione del bilancio della controllante – e comunque anche in presenza di utili di cui sia stata deliberata la distribuzione questi non potrebbero che confluire nel bilancio di esercizio della società controllante nel corso del quale né è stata deliberata dalla controllata la distribuzione, secondo il principio di competenza.

2 Gennaio 2020

Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di chiarezza e precisione

Il socio ha diritto ad ottenere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte in bilancio.

La deliberazione assembleare con cui è approvato il bilancio di esercizio che violi i precetti di chiarezza e precisione previsti dall’art 2423 , co. 2, c.c. è nulla non soltanto se la violazione determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati (ivi compresa la relazione) non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Se il socio, impugnando il bilancio, denuncia vizi afferenti ad una pluralità di poste diverse, egli propone contestualmente una pluralità di domande, con in comune il petitum ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuna delle poste contestate.