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31 Marzo 2017

Annullamento di delibera assembleare per omessa indicazione dell’identità dei partecipanti e delle quote rappresentate

L’art. 2375 c.c. nel disporre che il verbale deve indicare anche in allegato l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato [ LEGGI TUTTO ]

20 Marzo 2017

Delibera di revoca e sostituzione del C.d.A. e mancata indicazione dei votanti

La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari, contemplata dall’art. 2377 c.c., si fonda non già su un interesse proprio degli amministratori, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica [ LEGGI TUTTO ]

3 Agosto 2016

Carenza di interesse ad agire a seguito di mancata impugnazione di delibera assembleare

L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l’accertamento dell’illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell’aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l’accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all’attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall’assemblea dei soci senza la partecipazione dell’attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).

 

17 Febbraio 2016

Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova

Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

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6 Agosto 2015

Aumento di capitale di s.r.l., assenza assoluta di informazione e abuso di maggioranza

Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l., la “assenza assoluta di informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione.

Ai fini della validità non è richiesto [ LEGGI TUTTO ]

15 Gennaio 2015

Efficacia delle delibere cd. a cascata nell’ipotesi di aumento di capitale e scioglimento della società per mancata sottoscrizione dell’aumento

La delibera di liquidazione condizionata alla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale fino all’ammontare necessario a coprire le ingenti perdite in cui versa la società, rappresenta un espediente per rispettare il diritto di opzione spettante ai soci che ancora non hanno dichiarato se aderire o meno all’aumento di capitale. La delibera deve, dunque, prevedere che in caso di mancato esercizio dell’opzione la società andrà in liquidazione, come prescritto dalla legge nell’ipotesi di perdita del capitale (cfr. art. 2484, co. 1, n. 1, c.c.).In tal caso, [ LEGGI TUTTO ]

25 Novembre 2014

Sostituzione della delibera assembleare impugnata, cessazione della materia del contendere. Inoperatività della clausola compromissoria statutaria nel caso di vizi procedurali della delibera

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere quando risulti che successivamente l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione deve avere lo stesso oggetto della prima e, quanto meno implicitamente, dalla stessa deve risultare la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione [ LEGGI TUTTO ]