19 Maggio 2021

Domanda di risarcimento del danno a seguito della risoluzione di un preliminare di cessione di quote sociali

Il creditore che avanzi domanda di risarcimento del maggior danno  in misura superiore a quello del differenziale tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio di interessi legali è tenuto a offrire la prova del danno effettivamente subito. 

La domanda risarcitoria del maggior danno va rigettata qualora manchi la prova del nesso eziologico tra la mancata restituzione tempestiva del debito e l’asserito pregiudizio, laddove la situazione patrimoniale complessiva del creditore e la sua pregressa esposizione debitoria impediscano di presumere che egli avrebbe potuto destinare la somma a finalità più fruttuose del mero ripianamento dei debiti. 

17 Maggio 2021

Mancata accettazione dell’oblato. Requisiti per la responsabilità precontrattuale

Quale espressione del principio di libertà negoziale, l’oblato è libero – purché non siano sorti obblighi nel corso della trattativa – di non accettare una proposta contrattuale, pur precedente nel tempo ed economicamente più vantaggiosa rispetto a quella diversa finalmente preferita, anche in base a considerazioni prescindenti da valutazioni di carattere economico.

Per configurarsi la responsabilità precontrattuale non è sufficiente che tra le parti siano in corso trattative, occorre altresì: che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita la responsabilità; che, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Sono tutti elementi, questi, la cui verifica si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

13 Maggio 2021

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esperita per ottenere la riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni della società

Per la determinazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c., avente natura contrattuale, non è sufficiente il risultato negativo dell’attività sociale o di singoli atti. Occorre invero provare la sussistenza di specifiche violazioni – da parte degli amministratori – dei doveri loro imposti dalla legge e/o dallo statuto, nonché il nesso di causalità tra le violazioni medesime e il danno verificatosi. L’onus probandi della non imputabilità del fatto dannoso alla propria condotta spetta invece all’amministratore, il quale deve fornire prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.

Ciò posto, resta fermo che – in ottemperanza alla cd. business judgement rule o giudizio prognostico postumo – all’organo giudicante non è dato vagliare il merito delle scelte di gestione, dovendo l’analisi di questo limitarsi alla diligenza degli amministratori, ivi compresa la correttezza procedurale delle decisioni adottate e/o attuate da tali soggetti.

La domanda in sede giudiziale della riduzione del prezzo di (avvenuto) acquisto delle azioni di una società, asseritamente inficiato dal comportamento doloso del precedente amministratore, giustificata invocando l’invalidità del contratto per vizio del consenso, deve essere accompagnata dalla dimostrazione de: (i) l’artificio o raggiro posto in essere per indurre la conclusione del contratto che non sarebbe stato altrimenti concluso ovvero che sarebbe stato concluso a condizioni diverse; (ii) il fatto che l’altrui dolo fosse idoneo a viziare la propria volontà, i.e. che l’agente avesse contezza  delle false rappresentazioni indotte e fosse convinto di poter inficiare l’altrui volontà, traendola specificamente in inganno, con artifici, raggiri e menzogne.

11 Maggio 2021

Omessa riproduzione nel contratto definitivo di clausole inserite nel preliminare

Ove il preliminare di cessione di quote sociali contenga uno specifico impegno al rinnovo delle dichiarazioni e garanzie ivi contenute al momento del closing, l’omessa riproduzione delle clausole nel successivo contratto definitivo presuppone che le stesse siano ritenute non più attuali dalle parti e dunque superate dal tenore del negozio definitivo.

5 Maggio 2021

Cessione di azioni societarie e condizioni per l’annullamento del contratto per vizi di “qualità”

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri – e, dunque, a configurare il dolo contrattuale – la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all’affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell’altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del “deceptus” è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del “deceptor” – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto “ictu oculi” dell’inganno perpetrato nei suoi confronti [nel caso di specie il Tribunale ha escluso la ricorrenza di un dolo determinante, in considerazione tra l’altro dello svolgimento di una due diligence].

19 Aprile 2021

Il caso Mediaset-Vivendi: condotta volta ad impedire l’avveramento di una condizione sospensiva, cui è subordinata l’esecuzione di un contratto, e conseguenze risarcitorie

In presenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni societarie, la cui esecuzione sia subordinata alla condizione sospensiva del rilascio da parte delle Autorità preposte delle autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’operazione secondo le disposizioni normative nazionali e sovranazionali, specialmente di carattere antitrust, costituisce inadempimento contrattuale la condotta della parte che consapevolmente non attui le obbligazioni assunte per favorire il rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di compatibilità dell’accordo col mercato comune. Il mancato avveramento di tale condizione sospensiva per effetto di siffatte condotte obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno. [ LEGGI TUTTO ]

Codice RG 47205 2016
15 Aprile 2021

Responsabilità da c.d. contatto sociale di Consob: termine decennale di prescrizione e presupposto della “relazione qualificata”

Alla responsabilità da c.d. contatto sociale fatta valere dal privato entrato in relazione con la Pubblica Amministrazione è applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2946 c.c. [ LEGGI TUTTO ]

1 Aprile 2021

Ambito della compressione del diritto di partecipazione agli utili nei confronti dell’acquirente di una S.r.l.

Deve essere esclusa qualsiasi malizia in relazione all’occultamento di fatturazioni e registrazioni concernente le vicende contrattuali della società le cui quote hanno formato oggetto di acquisizione, qualora l’acquirente abbia svolto attività di due diligence sull’intera contabilità della target.

In caso di attribuzione all’acquirente, all’interno di un accordo di cessione di quote di S.r.l., di ogni diritto di partecipazione agli utili della società target, la sottrazione di fondi (ancorché relativi all’esercizio successivo e dunque oggetto di fatturazione anticipata) di pertinenza della stessa ad opera del venditore non può essere considerata “appropriazione di utili” in danno del soggetto acquirente. Ciò nel caso in cui tale operazione consista in una vicenda gestoria – già contabilizzata in quanto antecedente alla compravendita e dunque conoscibile dall’acquirente – di destinazione di fondi sociali da parte del venditore per il pagamento di un debito sociale preesistente alla cessione. Tale vicenda non può infatti essere intesa quale compressione del diritto dell’acquirente all’utile prodotto dalla società target, dovendosi intendere per “utile” il risultato dell’esercizio e non già i flussi finanziari in entrata.

23 Marzo 2021

Applicabilità della fictio iuris in pendenza di condizione potestativa mista per cessione di partecipazioni sociali

In presenza di contratto sottoposto a condizione potestativa mista, la fattispecie della fictio iuris di avveramento della condizione apposta, prevista all’articolo 1359 c.c., è applicabile in caso di inosservanza del dovere delle parti di comportarsi in buona fede in pendenza della condizione, esclusivamente con riferimento al segmento non causale della condizione stessa, essendo il contraente tenuto ex articolo 1358 c.c. all’esecuzione delle attività dipendenti dalla propria volontà per favorirne il perfezionamento. [ LEGGI TUTTO ]