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Art. 1306 c.c.
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25 Maggio 2023

Compenso dell’amministratore; rapporti tra processo penale e civile

Nelle società per azioni il compenso per gli amministratori è cristallizzato, ai sensi dell’art. 2389 c.c., all’atto della loro nomina o dall’assemblea dei soci. Sul punto, la disciplina codicistica si limita a fornire le modalità con le quali fissare i compensi degli amministratori determinati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2364 e 2389 c.c., senza fare alcun riferimento ai parametri da seguire circa la determinazione del quantum. Da ciò consegue che la determinazione di compensi congrui o ragionevoli non costituisce oggetto di un espresso obbligo di legge, né l’assetto normativo individua i criteri in base ai quali tale adeguatezza può in concreto essere accertata, spettando al soggetto che allega l’irragionevolezza fornire una stringente prova delle proprie doglianze.

Le prove assunte in sede penale rispetto a fatti costitutivi identici, costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice in sede civile.

Nell’ambito del giudizio civile per il risarcimento del danno, il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti di altro condebitore, a meno che essa non sia fondata su ragioni personali dell’altro condebitore.

20 Ottobre 2022

Sulla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società

L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. deve essere qualificata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sicché in capo all’attore grava esclusivamente l’onere di allegare compiutamente la sussistenza delle violazioni agli obblighi imposti in capo agli amministratori, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi, incombendo, invece, sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

La domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, include implicitamente la domanda di riconoscimento sia di interessi compensativi che del danno da svalutazione, quali componenti indispensabili del risarcimento. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di  risarcimento del danno hanno la funzione di compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito e pertanto costituiscono una necessaria componente dello stesso, come la somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, che non configura l’ipotesi di un risarcimento maggiore o diverso, ma soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo.

Opponibilità della sentenza pronunciata contro un consorzio alle imprese consorziate. Principio della ragione più liquida.

Alla luce del principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno soltanto dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.), la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un consorzio non può essere opposta (in successivo giudizio) alle imprese consorziate. Dunque, in quel contesto, la domanda [ LEGGI TUTTO ]