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Responsabilità degli amministratori di società controllante e controllata per atti di mala gestio e indebita prosecuzione dell’attività sociale

È ammissibile la domanda di condanna al risarcimento dei danni pur in assenza di una espressa e tempestiva domanda preliminare di accertamento della responsabilità, in quanto la domanda di condanna presuppone logicamente ed implicitamente la domanda di accertamento della responsabilità. La domanda di condanna, infatti, presuppone logicamente in modo necessario l’accertamento di tutti gli elementi costitutivi del o degli illeciti civili (contrattuali o extracontrattuali) sulla cui base essa è stata formulata, accertamento che, pertanto, si deve considerare in essa sempre contenuto, anche implicitamente ove l’attore non formuli in modo espresso anche la domanda relativa. L’autonomia della domanda di accertamento rispetto a quella di condanna rileva quando l’attore ritenga di proporre solo la prima e non anche la seconda, nell’ambito di una legittima valutazione del proprio interesse ad egli esclusivamente rimessa, non certo per anche solo ipotizzare che la domanda di accertamento non possa essere considerata sempre e comunque implicitamente contenuta nella domanda di condanna che la presuppone necessariamente. 

L’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’amministratore della controllante ex art. 2497 c.c. è ammissibile anche in assenza della partecipazione al giudizio della società controllante stessa; la norma prevede, infatti, un’ipotesi corresponsabilità solidale con la società, con la conseguenza che, in applicazione delle ordinarie disposizioni dettate in materia di solidarietà nelle obbligazioni, il creditore è libero di agire in giudizio contro qualunque debitore in solido.

Gli amministratori che non abbiano operato rispondono delle conseguenze dannose delle condotte di altri amministratori (che abbiano operato) qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento o abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. 

Lart. 1304, co. 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto lintero debito e non la sola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanza delloggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Se, invece, la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore che lha conclusa, occorre distinguere: qualora il condebitore che ha transatto abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente allimporto pagato; ove il pagamento sia stato inferiore, il debito residuo degli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto. 

La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio e alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone.

4 Novembre 2021

L’azione di rescissione e sproporzione delle condizioni di cessione delle quote di una srl

L’azione generale di rescissione per lesione presuppone necessariamente la simultanea ricorrenza di tre condizioni (sproporzione fra le prestazioni superiore alla metà, stato di bisogno determinante l’accettazione della sproporzione, approfittamento dello stato di bisogno da parte dall’altro contraente), tra le quali non intercorre alcun rapporto di subordinazione o alcun ordine di priorità o precedenza, tanto che accertata la mancanza anche di una sola di esse, l’azione risulta inammissibile. La lesione deve risultare dal confronto dei valori delle prestazioni al tempo della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1448, comma 2° c.c. Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto che subisce il contratto si trovi, anche per cause transitorie, in obiettive difficoltà economiche o in uno stato di temporanea crisi di liquidità, ma queste situazioni debbono assumere una tale importanza da incidere sulla sua situazione psicologica e da condizionarne la libertà di negoziazione, così da determinarlo ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla sua prestazione. Non è diretta al conseguimento di un vantaggio ingiusto la minaccia di ricorrere ad azioni giudiziarie per il soddisfacimento di un diritto di credito, se non vi è una radicale sproporzione o divergenza tra l’utilità ricevuta e il diritto esercitato, e il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento. Anche la minaccia di una denuncia o querela penale non costituisce male ingiusto, se fatta al fine di ottenere la stipulazione di un negozio risarcitorio del danno subito con il reato. Il contratto di transazione non può essere oggetto di rescissione per lesione in ragione della previsione di cui all’art. 1970 c.c., in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all’autonomia negoziale delle parti.

3 Novembre 2021

Interpretazione dell’oggetto del negozio transattivo

L ‘oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti bensì all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione – quale strumento negoziale di prevenzione di liti – è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.

5 Ottobre 2021

In tema di emissione di azioni la transazione conclusa tra la società emittente e l’azionista danneggiato può liberare il revisore

La responsabilità degli amministratori della società emittente e dei revisori legali dei conti per il danno derivato, ai soci ed ai terzi, dall’inadempimento ai loro doveri è solidale. Nel particolare caso in cui l’incarico di revisione sia stato svolto da una società, anche la responsabilità delle persone fisiche rileva, essendo queste tenute in solido – con la medesima – al risarcimento verso la società revisionata ed i terzi danneggiati, sebbene «entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato».

Nel caso di azione dell’investitore volta ad ottenere il risarcimento del danno per perdita dell’investimento compiuto confidando nella veridicità dei dati risultanti da bilancio, la transazione intervenuta tra l’investitore medesimo e la società emittente determina potenzialmente l’estinzione del debito risarcitorio gravante sui revisori, potendo questi approfittare, in via potestativa, dell’effetto liberatorio di cui all’art. 1304 comma 1 c.c. Infatti, la transazione relativa all’intero debito solidale – e non solo alla quota del singolo – estende i suoi effetti anche ai condebitori che siano rimasti estranei all’accordo e che abbiano dichiarato di approfittare dell’effetto liberatorio; gli unici presupposti per l’esercizio del diritto sono, dunque, il vincolo solidale dal lato passivo dell’obbligazione e la natura «tombale» della transazione, che deve necessariamente avere ad oggetto l’intero debito.

30 Settembre 2021

Validità dell’accordo transattivo

Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessario e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
I requisiti dell’aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

10 Maggio 2021

Responsabilità degli amministratori per mancata rilevazione di una causa di scioglimento

L’obbligo imposto agli amministratori dall’art 2485 c.c. è quello di accertare “senza indugio” il verificarsi della causa di scioglimento e procedere agli adempimenti conseguenti: pertanto, gli amministratori sono obbligati, da un lato, ad operare con diligenza nell’acquisire le informative sull’andamento della società utili al rilievo della causa di scioglimento e, dall’altro, una volta acquisita in forza di detti elementi la consapevolezza dell’azzeramento del capitale, a convocare, tempestivamente e senza temporeggiamenti, l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione ovvero in difetto constare lo scioglimento. Inoltre, anche se solitamente la perdita emerge in sede di predisposizione della bozza di bilancio, qualora la situazione della società presenti conclamate criticità, vi è onere per gli amministratori di monitorare detta situazione anche sotto il profilo patrimoniale senza attendere il momento deputato per legge alla predisposizione della bozza di bilancio.

Sussiste la responsabilità degli amministratori là dove, anziché rilevare tempestivamente la causa di scioglimento o chiedere per tempo la ricostituzione del capitale, hanno posticipato la approvazione del bilancio, in spregio alla normativa di cui agli artt. 2482 bis c.c., 2485 c.c. e 2486 c.c., sostituendo illecitamente gli ineludibili “passaggi” imposti da detta normativa con l’assunzione di nuovo rischio di impresa.

La stipula di un contratto di acquisto di azienda costituisce operazione non conservativa e pertanto, nell’ipotesi di perdita del capitale sociale, operazione condotta in violazione del disposto dell’art 2486 c.c., norma che, in situazione di perdita di capitale, limita i poteri dell’organo gestorio e non gli consente l’assunzione di nuovo rischio d’impresa, indipendentemente dagli effetti nell’immediato, se del caso anche positivi, che da tale assunzione di rischio possano discendere.

Del danno derivato dalla indebita prosecuzione dell’attività caratteristica rispondono tutti i componenti del consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite ai singoli amministratori, poiché l’onere di rilevare la perdita del capitale sociale e di porre in essere gli adempimenti conseguenti, nonché di evitare attività gestionali non conservative grava su tutti gli amministratori, non essendo materia suscettibile di deleghe.

5 Novembre 2020

Transazione intercorsa tra il sindaco-convenuto e la società fallita successiva alla chiamata in manleva dell’assicuratore

E’ inammissibile in quanto costituisce mutazione della domanda originaria la chiamata in manleva da parte del sindaco di società fallita della compagnia di assicurazione con la quale ha sottoscritto una polizza di responsabilità professionale, laddove nelle conclusioni si ponga a base della manleva, oltre al rapporto assicurativo, il raggiungimento di una transazione tra il sindaco-convenuto e il fallimento-attore, assente al momento della domanda originaria, e come tale in grado di privare l’accertamento della vicenda sostanziale controversa dell’elemento connesso alla ricorrenza o meno della negligenza del convenuto nei confronti della società fallita e dei suoi creditori.

29 Settembre 2020

Principi sui limiti di applicazione della Business Judgment Rule e sui riflessi della transazione stipulata con un condebitore solidale

Gli amministratori di società di capitali devono operare scelte gestorie volte alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, rispettando le regole, anche tecniche, di corretta gestione; analogo dovere incombe anche sui liquidatori che, nello svolgimento dei loro compiti, devono agire per raggiungere il massimo risultato economico che può essere ottenuto dalla liquidazione dei beni sociali e ciò per perseguire non solo l’interesse dei soci ma anche quello dei creditori sociali. La c.d. Business Judgment Rule, la regola secondo cui è preclusa la possibilità di sindacare nel merito gli atti di gestione compiuti dall’amministratore, opera esclusivamente quando le decisioni operative sono assunte secondo i principi di corretta gestione societaria e quando gli atti di gestione sono conformi alla legge e allo statuto sociale, non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori, sono assunti all’esito di un procedimento di raccolta di informazioni propedeutiche alla decisione gestoria adeguato all’incidenza sul patrimonio dell’impresa e sono razionalmente coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio.
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