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Sul perfezionamento della violazione degli obblighi conservativi

Il credito risarcitorio di natura extracontrattuale spettante ai terzi nei confronti degli amministratori infedeli – che, in ragione del fallimento, può essere fatto valere esclusivamente dalla curatela fallimentare ex art. 146 L.F. e 2394 bis c.c. – è un credito della massa, non rientrante nell’universalità di beni costituente l’azienda.

La violazione degli obblighi conservativi funzionali alla liquidazione, previsti agli artt. 2484 n. 4 e 2482 ter c.c., non può far sorgere alcuna conseguenza risarcitoria in capo agli amministratori quando non cagioni danno alla società ed ai creditori sociali.

Inoltre, l’inerzia è imputabile agli amministratori soltanto ove si protragga ingiustificatamente per un tempo superiore a quello occorrente al necessario accertamento ed all’adozione delle iniziative occorrenti. Essa non si integra necessariamente quando l’amministratore non convochi l’assemblea al fine di adottare i necessari provvedimenti o non iscriva la causa di scioglimento, essendo possibile la preliminare effettuazione di operazioni prodromiche all’attività liquidatoria della società, le quali mandano del pari il convenuto esente da colpa.

L’individuazione dell’esatto momento in cui si è verificata la causa di scioglimento rappresenta un elemento decisivo per ritenere colpevole o meno l’inerzia degli stessi.

L’inapplicabilità degli art. 98 e 99 CPI non implica l’automatica liceità delle condotte

Anche laddove non siano applicabili gli artt. 98 e 99 CPI, la consapevole acquisizione di informazioni tecniche di valore commerciale, non segrete ma riservate, per il tramite di persona contrattualmente obbligata a non divulgarle, costituisce comportamento contrario ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, dal momento che consente all’impresa “acquirente” di entrare nel mercato in tempi più brevi e a costi più bassi di quelli che occorrerebbero, se fosse necessario procedere a studi e ricerche autonome.

Marchio di fatto: diritto all’utilizzo in via esclusiva per effetto del preuso e registrazione in malafede

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la dicitura “il Dollaro”, originariamente soprannome dell’attore, abbia assunto nel corso del tempo valenza identificativa dell’attività commerciale esercitata dalla stesso, divenendo così un marchio di fatto, senza che assuma rilievo determinante, in senso contrario, l’assenza di un’insegna esterna che è stata apposta solo successivamente.]

31 Luglio 2019

Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.

Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2019

Ammissibilità di domande nuove in sede di reclamo cautelare. Abuso del diritto di usufrutto di quote sociali e nomina da parte del Tribunale di un amministratore giudiziario

Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2019

Azione di responsabilità dei creditori sociali e termine di prescrizione

La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.

31 Luglio 2019

Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell’agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell’inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch’essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest’ottica, canone di valutazione dell’effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all’atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell’adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.

Costituire una newco e trasferirvi i contratti con la clientela non è qualificabile come simulazione negoziale

La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti), non rappresenta ex se un negozio simulato teso a eludere gli obblighi contrattuali della conferente verso i clienti ceduti. In particolare la circostanza che assieme ai contratti con i clienti siano stati ceduti anche avviamento, know how, immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide, diritti di proprietà intellettuale e lavoratori esclude la natura simulata del negozio. Un’ulteriore conferma è data dall’effettiva operatività della newco, dalla sua patrimonializzazione e dalla presenza sul mercato dei suoi prodotti.

Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. i terzi che vogliano contestare la natura simulata di un’operazione devono dimostrare di essere stati pregiudicati dalla stessa. Ebbene, le controparti commerciali cedute alla newco non possono lamentare l’inefficacia dell’operazione sostenendone la natura simulata allorché la newco eserciti facoltà contrattuali che erano sin dall’origine presenti negli accordi trasferiti. Infatti in tal caso il pregiudizio denunciato non deriva dall’operazione che si assume simulata, ma da clausole contrattuali applicabili a prescindere dal mutamento soggettivo del rapporto.

30 Luglio 2019

Vendita di quota di srl con prezzo dilazionato e sequestro per mancata prestazione di fideiussione a garanzia del pagamento del prezzo

Nell’ipotesi di vendita di quota di s.r.l. con prezzo dilazionato e con previsione dell’obbligo della parte acquirente di prestare – entro una certa data dalla stipula – una fideiussione a favore della parte venditrice, quest’ultima, a seguito del mancato rilascio della fideiussione nei termini, può presentare ricorso volto ad ottenere il sequestro giudiziario (artt. 670 c.p.c. e 2471bis c.c) della quota venduta. [ LEGGI TUTTO ]

30 Luglio 2019

Brevetto per invenzione industriale e relativa modifica delle rivendicazioni depositate

In sede di redazione della domanda di brevetto o di sua estensione, il titolare deve espressamente richiedere al suo consulente brevettuale di inserire determinate caratteristiche e di modificare le rivendicazioni, non essendo desumibile tale richiesta solo dai disegni tecnici eventualmente trasmessi poiché l’estensione della tutela è determinata in via prioritaria dalle rivendicazioni ed i disegni hanno solo una funzione interpretativa delle stesse.