22 Febbraio 2019

Sono esigibili gli obblighi di conferimento dovuti dai soci in ipotesi di nullità del contratto costitutivo di SpA

Il rilievo della nullità del contratto costitutivo di Spa, a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese, si converte, ove sia oggetto di accertamento principale, in una causa di scioglimento dell’ente con effetti ex nunc. Tuttavia, restano esigibili dalla società gli obblighi di conferimento dovuti dai soci in quanto non discendendo dal vizio genetico effetti retroattivi e ripristinatori.

15 Febbraio 2019

Delibera di distribuzione degli utili e abuso di maggioranza

Deve essere esclusa la possibilità per la società di integrare la volontà assembleare in sede giudiziale (nella specie si trattava di un’impugnativa di delibera di distribuzione di utili per asserito abuso di minoranza). [ LEGGI TUTTO ]

11 Febbraio 2019

Clausola compromissoria e qualità di socio di s.r.l.

Ove l’acquisto in capo al socio delle quote di S.r.l. risulti iscritto nel Registro delle imprese, la qualità di socio, secondo la regola di cui al primo comma dell’art.2470 c.c., è comunque efficace nei confronti della società finché tale iscrizione permanga. La clausola statutaria che [ LEGGI TUTTO ]

1 Febbraio 2019

Onere della prova e responsabilità degli amministratori

In materia di responsabilità civile degli amministratori, la pacifica natura contrattuale di tale responsabilità impone alla società di allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell’art. 2392 c.c.

31 Gennaio 2019

Annullabilità, nullità e inesistenza della delibera. La delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati, i vizi di verbalizzazione e il conflitto di interesse

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.

Può, invece, argomentarsi di delibera inesistente esclusivamente nel caso in cui esista, nella sua materialità, un atto astrattamente qualificabile come tale e, tuttavia, lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da non permettere di ricondurre l’atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale, non già quando addirittura manchi ogni sostrato e ci si trovi innanzi ad un caso di inesistenza materiale dell’atto stesso.

Non può essere considerata inesistente la delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ex art. 2352 c.c. In tal caso, non è ravvisabile una inadeguatezza strutturale e funzionale della stessa rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non sussumibile nella categoria giuridica delle delibere assembleari. In definitiva, non è inesistente, ma tutt’al più invalida, se vi è comunque una parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della delibera dall’organo competente).

I vizi di verbalizzazione e/o quelli afferenti al mancato aggiornamento della qualifica e/o carica dei soggetti presenti in assemblea non inficiano l’essenza della delibera, ma possono, eventualmente, costituire delle mere irregolarità che, in quanto inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della stessa rispetto al paradigma legale, sono suscettibili di rettifica endosocietaria e non rappresentano neppure vizi deducibili sub specie di annullabilità e, meno che meno, di nullità, vigendo, per quest’ultima categoria il generale principio di tassatività.

Affinché si verta nell’ipotesi di conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., è necessario che la deliberazione assembleare abbia ricadute opposte, anche mediate ma dirette e determinate – in termini di danno emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa – sul patrimonio dei soggetti in conflitto (i.e. soci e società) e che tali ricadute vengano specificamente individuate da chi agisce per l’annullamento della delibera.

31 Gennaio 2019

Postergazione ex art. 2467 applicata alle S.p.A.

La valenza anti-elusiva della postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c. appare espressione di un principio generale, volto ad evitare uno spostamento del rischio di impresa sui creditori. Tale principio è esplicitato per le s.r.l., in quanto tendenzialmente più esposte al rischio di sottocapitalizzazione, ma è comunque applicabile alle s.p.a., in particolare modo quando queste siano connotate da: i) base azionaria familiare o ristretta; ii) coincidenza delle figure di soci e amministratori; iii) connessa possibilità per il socio di poter apprezzare la situazione di capitalizzazione della società.
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23 Gennaio 2019

Presupposti per la revoca cautelare di amministratore operante all’estero per conto di società dotata di un sistema di amministrazione disgiuntiva

Va accolto il ricorso cautelare volto ad ottenere la revoca di un amministratore operante all’estero ai sensi dell’art. 2476 c.c., quando la condotta gestoria censurata – allo stato e nei limiti della valutazione sommaria propria della sede monitoria – risulta connotata da una complessiva opacità sia quanto alla gestione dei fondi sociali per spese riferibili ad esigenze di vita dello stesso amministratore all’estero e rispetto alla cui specifica inerenza all’interesse sociale non viene fornita idonea dimostrazione, sia quanto alle modalità di conduzione “solitaria” dei rapporti con i committenti esteri, atteso che, in presenza di un sistema di amministrazione disgiuntiva, è quantomeno richiesto un flusso di informazioni tempestive a favore del co-amministratore tramite l’avvio di procedure di consultazione o rendiconti amministrativi e contabili.

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19 Gennaio 2019

Revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell’art. 92, co. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società) e dell’art. 103, co. 1, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l’immediata comunicazione all’ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell’art. 2409 c.c.), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all’articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità, del resto, alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l’immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.