Termine di impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione

Nei rapporti tra il collegio sindacale, gli amministratori dissenzienti ed i soci, ovvero nei rapporti sociali, il termine per impugnare la delibera del consiglio di amministrazione decorre (immediatamente) dal momento di adozione della delibera.

29 Marzo 2019

Diritto del convenuto in solido a chiedere l’esibizione degli atti transattivi intervenuti con gli altri condebitori

Deve essere accolta l’istanza di esibizione formulata da uno dei convenuti in responsabilità avente ad oggetto gli atti di transazione intervenuti tra il fallimento attore e gli altri condebitori solidali, dovendo concludersi che il debito residuo che resta a carico degli altri obbligati dovrà [ LEGGI TUTTO ]

Codice RG 42184 2015
22 Marzo 2019

Patto parasociale avente ad oggetto impegni di acquisto con la società partecipata

Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva [ LEGGI TUTTO ]

Rinuncia al compenso da parte del presidente del C.d.A. di una società per azioni

La rinuncia “ad ogni forma” di compenso da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni (espressa al momento dell’accettazione dell’incarico) presuppone anche la rinuncia alla remunerazione per le eventuali ulteriori funzioni, rientranti tra i compiti assegnati dalla legge all’organo gestorio, che il consiglio di amministrazione decida di delegare al presidente, non potendo quindi quest’ultimo agire giudizialmente per ottenere il compenso relativo a tali funzioni.

11 Marzo 2019

Onere della prova dell’amministratore ai sensi dell’art. 146 l. fall.

In tema di azione di responsabilità ex art. 146 della Legge Fallimentare, gli amministratori – anche di fatto – che hanno indebitamente maneggiato i fondi sociali non possono contestare genericamente la pretesa del curatore, bensì devono difendersi nel merito dimostrando specificatamente i fatti estintivi di tale domanda, deducendo in modo adeguato la causa che ha giustificato l’utilizzo i tali fondi.

Responsabilità degli amministratori e mancato passaggio di consegne “formale” con il liquidatore

Nel quadro dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può ascriversi agli amministratori la violazione del disposto di cui all’art. 2487-bis, c. 3, c.c. derivante dal mancato deposito presso il Tribunale della contabilità sociale riferita agli anni ante liquidazione, laddove gli stessi amministratori non abbiano provveduto a redigere un formale passaggio di consegne che certifichi la transizione della gestione della società in capo al liquidatore.

La contestualità del deposito del ricorso cautelare come presupposto necessario ex art. 2378, III comma, codice civile

L’art. 2378, III comma, c.c. stabilisce che l’impugnante può chiedere,  mediante ricorso cautelare depositato contestualmente all’atto di citazione, la sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata. La ratio è quella di evitare gli effetti distorsivi di una eventuale azione di sospensione della delibera sociale disgiunta dalla azione di annullamento della stessa. L’intenzione del legislatore è, quindi, che l’azione cautelare di sospensione della delibera possa vivere solo dentro il processo il cui oggetto sia la dichiarazione della sua eventuale invalidità. Evidentemente, questa precisa scelta, risponde alla logica di certezza dei rapporti giuridici e, prima ancora, della stabilità degli effetti delle decisioni assunte, che permeano l’intera disciplina del diritto societario, in funzione delle esigenze di certezza e stabilità dei traffici economici.

Il principio di contestualità va, quindi, letto in questa chiave: l’oggetto dei due accertamenti – quello cautelare in funzione di garanzia per gli effetti della pronuncia definitiva rispetto al rapporto sostanziale – deve coesistere e non può essere scisso; rimanendo inammissibile un giudizio cautelare tipico autonomo.

8 Marzo 2019

Dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare

Laddove una curatela fallimentare eserciti nei confronti degli ex-amministratori l’azione di responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), avente natura extracontrattuale, alla controversia è inapplicabile la clausola arbitrale contenuta nello statuto della società, alla cui formazione i terzi creditori sono e restano completamente estranei. [ LEGGI TUTTO ]

Piano attestato ex art. 67 l.fall. e condotta degli amministratori

La mancata svalutazione dei crediti non è condotta di per sé negligente se tale condotta si inserisce in una fase di complessiva attuazione del piano attestato ex art.67 comma 3, lett. (d), l.f., il quale, pur comportando normativamente la sola sottrazione degli atti compiuti in sua esecuzione all’azione revocatoria fallimentare, va comunque considerato rilevante [ LEGGI TUTTO ]

28 Febbraio 2019

Sull’onere probatorio nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare

Nell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci di S.p.A. fallita, l’inadempimento si presume colposo: se l’allegazione della violazione degli obblighi (che, nel caso della fattispecie dell’azione sociale riguarda doveri imposti dalla legge, dallo statuto o obblighi generali di vigilanza e intervento, mentre, nel caso dell’azione spettante ai creditori sociali, riguarda comportamenti lesivi dell’integrità patrimoniale) grava sul curatore, la prova della mancanza del nesso di causalità tra tali comportamenti e il fatto dannoso, e quindi la prova positiva  dell’osservanza di tali doveri, grava sugli amministratori. In questo contesto, il nesso di causalità non è solo presupposto necessario e sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria, ma anche parametro per l’entità del risarcimento. In particolare, gli obblighi che riguardano la riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale – prevista come causa di scioglimento, la quale conferisce agli amministratori il potere di gestire la società ai fini della liquidazione – implicano responsabilità non solo per mancanza di accertamento della menzionata causa ma anche per il suo non tempestivo riconoscimento: chi agisce ex art. 2486 c.c. deve dunque fornire evidenza della prosecuzione dell’attività imprenditoriale, dell’avvenuta perdita di capitale e gli atti negoziali posti in essere successivamente – e nonostante – la conoscenza della predetta causa di scioglimento; spetta invece agli amministratori provare che la protrazione dell’attività è dovuta a finalità liquidatorie, connesse all’ordinaria attività di impresa e non comportanti nuovi rischi.