19 Ottobre 2021

Responsabilità dell’amministratore per indebita riduzione delle rimanenze di magazzino

È contrario ai principi contabili mutare il criterio di valorizzazione delle poste di bilancio in corso di esercizio. Cosicché non è corretto che le rimanenze, inizialmente valutate in funzione della capacità di produrre reddito d’impresa, che si manifesterà come ‘ricavi’ dopo che le materie prime sono state trasformate in prodotti finiti e messe in vendita, siano poi valorizzate come rottami alla fine dell’esercizio.

16 Ottobre 2021

Mancata iscrizione di fondo rischi

L’iscrizione di poste contabili in un apposito fondo per rischi ed oneri deve essere finalizzata alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, nonché di esistenza certa o probabile. L’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza in un giudizio ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una determinata situazione, la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a fare ritenere scorretta tale valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio nonché il principio di verità ad esso sotteso.

Con riferimento alle partecipazioni sociali, non è censurabile la valorizzazione in bilancio al costo d’acquisto anziché al minor valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle partecipate, qualora la svalutazione sia ritenuta non durevole sulla base di opportuna motivazione riportata in nota integrativa

16 Ottobre 2021

Impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio

In merito all’iscrizione di un fondo a bilancio per un apposito “rischio”, l’apprezzamento del rischio dell’effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio si concretizza, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma in un giudizio:
– ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione;
– la cui correttezza non è ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione solo dei quali può quindi portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.

22 Settembre 2021

Obbligo di accantonamento nel bilancio di esercizio di un fondo rischi relativo a passività potenziali

Non viola i principi contabili – con riferimento alla verità, alla congruità e correttezza della seguente posta: “voce fondo oneri e rischi” – il bilancio privo di un fondo rischi per la
copertura di una passività potenziale connessa all’esito di un giudizio tributario i cui termini sono pacifici in causa. La disciplina legale impone l’appostazione di un fondo rischi solo per i debiti di esistenza “certa o probabile”.
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6 Settembre 2021

Assenza della nota integrativa e adeguata informazione dei soci

L’incompletezza del procedimento informativo derivante dal mancato deposito della bozza di bilancio e dei documenti integrativi, così come prescritto dall’art. 2429, terzo comma, c.c., costituisce un vizio che rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio medesimo. Pur volendo aderire all’orientamento giurisprudenziale che parifica il deposito dei documenti richiesti dalla legge al loro invio a mezzo email, se l’amministratore unico ha inviato ai soci esclusivamente lo stato patrimoniale ed il conto economico, senza la nota integrativa, gli stessi non possono ritenersi adeguatamente informati ai fini della deliberazione da adottare, costituendo la stessa parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c.

Efficacia probatoria delle scritture contabili

Nel caso di rapporti di debito/credito tra i soci e società che attengono al rapporto societario, qualora il tema dell’assenza di quietanze firmate dai soci destinatari dei rimborsi di somme erogate a titolo di finanziamento risulti espressamente affrontato in sede assembleare, prevale – sul principio della libera valutazione da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell’impresa soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 2709 c.c. – il principio di vincolatività delle delibere assembleari nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, compresi i soci eventualmente dissenzienti che non abbiano proposto rituale impugnazione.

Azione di recupero del credito, efficacia probatoria della delibera di approvazione del bilancio

L’azione proposta dalla s.r.l. in termini di azione di recupero di un credito regolarmente iscritto in bilancio nei confronti del socio nonché ex Amministratore Unico della società, derivante da condotte distrattive da parte di quest’ultimo nei confronti del patrimonio sociale, non può essere qualificata come azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di una società di capitali ex art. 2476 c.c.

La delibera di un’assemblea ordinaria avente ad oggetto l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 1 c.c., conformemente alla generale vincolatività delle delibere assembleari per tutti i soci, anche dissenzienti, in mancanza di rituale impugnazione, ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale, e costituisce altresì piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio, atteso che il principio della libera valutabilità da parte del giudice di merito dei libri e delle scritture contabili, e quindi anche del bilancio, dell’impresa soggetta a registrazione, ai sensi dell’art. 2709 c.c., non si estende ai rapporti fra società e socio, per essere agli stessi applicabile, anche con riguardo alle rispettive posizioni debitorie e creditorie, l’indicato principio della vincolatività.

Nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio

Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa e ciò vale non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, co. 2, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, co. 4, c.c.).

La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, co. 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.

28 Giugno 2021

La valutazione dell’avviamento nel bilancio

In materia di criteri di valutazione delle voci di bilancio, l’art 2426, co. 1, n. 6, c.c. prevede che l’avviamento possa esser esposto in tale documento contabile se acquisito a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, e non già nei limiti del prezzo di acquisto dell’azienda in cui è incluso. 

Codice RG 25479 2016
23 Giugno 2021

Impugnativa di bilancio: limiti della compromettibilità in arbitri e cessata materia del contendere

Il limite alla compromettibilità in arbitri è dato dalla indisponibilità dei diritti in discussione. La controversia non è suscettibile di rimessione alla decisione arbitrale se oggetto dell’impugnativa è la delibera di approvazione del bilancio, sia per difetto di idonea informativa, sia per vizi del bilancio stesso, del quale si contestano la veridicità, la completezza e la chiarezza.

Quando la delibera di approvazione del bilancio è stata revocata e sostituita con una nuova delibera conforme a legge che ha approvato un nuovo progetto di bilancio, modificato ed integrato rispetto al precedente, anch’esso conforme a legge, ai sensi dell’art. 2377, comma VIII, richiamato dall’art. 2479-ter ultimo comma c.c., non può più pronunziarsi l’annullamento della deliberazione impugnata e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.