Azione di responsabilità ex art. 146 l.f.: applicabilità alle s.r.l., responsabilità verso i creditori sociali, giudice competente e clausola arbitrale
L’art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all’art. 2476, comma settimo, c.c., [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. per condotte distrattive
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. [ LEGGI TUTTO ]
Condanna dell’ex-amministratore al risarcimento del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività sociale a fronte della perdita integrale del capitale e quantificazione dello stesso nella differenza tra lo sbilancio fallimentare e l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio precedente
Azione di responsabilità del curatore fallimentare verso l’amministratore di Srl
Responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative
La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni [ LEGGI TUTTO ]
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l’eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all’azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..
Responsabilità degli organi sociali per indebita prosecuzione dell’attività di s.r.l.
L’ammissione del debitore a procedure concorsuali costituisce un indice tipico della situazione di inesigibilità dei crediti commerciali e rende necessario che l’amministratore, in ossequio ai principi di prudenza, competenza e determinazione del valore di realizzo dei crediti, rilevi detta situazione negli esercizi in cui le perdite per inesigibilità [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità amministratori. Bancarotta preferenziale. Effetto interruttivo della prescrizione della costituzione di parte civile in sede penale. Responsabilità concorrente di amministratori e terzi che contribuiscano al depauperamento della società
La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatt [ LEGGI TUTTO ]
Responsabilità di amministratori, sindaci e liquidatori per illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento
Il danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste nell’aggravamento della perdita netta, ovvero nell’erosione del patrimonio netto, prodottosi a causa della prosecuzione, da parte degli amministratori, dell’attività sociale caratteristica secondo modalità non meramente conservative del valore e dell’integrità del patrimonio. Ne consegue che [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità ex art 146 l.fall.: onere probatorio
L’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. presuppone il concorso di due indefettibili condizioni: 1) la violazione dell’obbligo di adempiere, con la necessaria diligenza, gli obblighi imposti dalla legge e dell’atto costitutivo a tutela della compagine sociale e dei creditori sociali; 2) l’esistenza di un danno causalmente imputabile al comportamento negligente posto in essere dagli amministratori. Orbene, in applicazione degli ordinari canoni probatori che sovraintendono il processo civile, appare incontrovertibile che graverà sull’istante l’onere di dimostrare la sussistenza di siffatti presupposti. Più precisamente graverà sulla curatela l’onere di provare, giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., sia la violazione dei doveri e degli obblighi di derivazione pattizia o legale legati alla assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore sia l’esistenza di precipue voci di danno eziologicamente riconducibili alla inosservanza dei suddetti obblighi e doveri.
Potendosi configurare un’inversione dell’onere della prova solo quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità (cfr. Cass. n. 7606/11). [Nel caso di specie dalla stessa relazione del consulente della curatela si evince l’insussistenza di tale ipotesi posto che risulta che la società ha tenuto i libri contabili fino alla data in cui è cessata ogni attività e l’esame della documentazione fornita alla curatela si è rivelato idonea alla ricostruzione della gestione degli affari e del movimento degli affari della società, il che basta ad escludere la possibilità di ricorrere al criterio residuale della differenza attivo-passivo, con la conseguente necessità di provare il danno]