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Art. 2377 c.c.
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19 Luglio 2017

Impugnativa della delibera assembleare di aumento del capitale sociale di s.p.a.

La decisione di abbattere e poi ricostituire il capitale all’elevato importo originario non pare né violativa dell’art. 2446 c.c. (costituendo anzi l’archetipo dei provvedimenti a tal fine previsti dal codice), né incongrua. [ LEGGI TUTTO ]

14 Luglio 2017

Sostituzione delle delibere impugnate ex art. 2378, co. 8, c.c.

Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio [ LEGGI TUTTO ]

6 Luglio 2017

Sostituzione della delibera assembleare nulla di società consortile a responsabilità limitata.

La disciplina di cui all’art. 2377, 8° comma, c.c. – per cui l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto -, benché sia dettata con riferimento alle società per azioni ed alle deliberazioni annullabili, è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle deliberazioni nulle (cfr. art. 2379, 4° comma, c.c.), nonché alle decisioni dei soci di S.r.l. (nel caso di specie consortili), per le quali opera invero il rinvio ex art. 2479 ter, 4° comma, c.c., sempre nei limiti della compatibilità. [ LEGGI TUTTO ]

5 Luglio 2017

Sull’annullabilità della delibera del consiglio di amministrazione di s.r.l.

Fermo restando che l’art. 2388 c.c. si applica anche alle delibere assunte dal CdA di s.r.l., poichè tale norma esprime un principio generale dell’ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell’organo amministrativo collegiale, la delibera [ LEGGI TUTTO ]

16 Giugno 2017

Improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della conciliazione prevista da clausola statutaria

La causa pervenuta in decisione va rimessa in istruttoria ove sussista una clausola statutaria di conciliazione, ricadente sotto le previsioni dell’art. 5, co. 5, del d. lgs. 4.03.2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione [ LEGGI TUTTO ]

12 Giugno 2017

Nullità della delibera di bilancio per mancata prova della sussistenza di poste di finanziamenti soci

L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e, in particolare, in applicazione dei principi di vicinanza della prova e di divieto di probatio diabolica, in ordine alla dimostrazione del fatto negativo.

23 Maggio 2017

Società cooperative e limiti ex art. 2377 co. 3 c.c. all’impugnazione delle delibere assembleari

La previsione di cui all’art. 2377 co. 3 c.c. si applica anche alle cooperative organizzate in forma di società per azioni: infatti, anche all’interno di questo modello – comunque «caratterizzato da una struttura di tipo capitalistico» – è presente un’aperta dialettica «tra diritti di partecipazione [ LEGGI TUTTO ]

17 Maggio 2017

Deliberazione assembleare impugnata sostituita da un’altra presa in conformità della legge e dello statuto

L’art. 2377, co. 8, c.c., sebbene dettato con riferimento alle società per azioni e alle deliberazioni impugnabili, è espressione di un principio generale che può essere esteso – nei limiti della compatibilità – anche alle deliberazioni delle società a responsabilità limitata, dei condomini di edifici e delle associazioni non riconosciute.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che, successivamente, l’assemblea (regolarmente convocata) abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. Dalla nuova deliberazione deve risultare, almeno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido ed una rinnovazione con efficacia ex tunc. Il giudice è tenuto a verificare che con la nuova deliberazione sia stata rimossa la causa di invalidità della deliberazione precedente. Tale accertamento ha natura incidentale nel caso in cui contro la nuova deliberazione non sia stata proposta alcuna autonoma impugnazione.