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Tribunale di Roma


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24 Gennaio 2017

Inadempimento di contratto preliminare di compravendita di quote (asseritamente simulato per occultare contratto d’associazione in partecipazione)

La circostanza che il promittente acquirente si sia attivato per chiedere l’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di quote di s.r.l. solo ad otto anni di distanza dalla stipulazione del preliminare non è sufficiente a dimostrare fra le parti – in assenza di ulteriori prove, e fermo che l’azione non sia volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato – la simulazione relativa del contratto preliminare medesimo. [ LEGGI TUTTO ]

24 Gennaio 2017

Invalidità delle delibere assembleari di una srl per mancato deposito del bilancio

In tema di impugnazione di deliberazione assembleare, legittimata passiva è solo ed esclusivamente la società; ai singoli soci può essere riconosciuto, oltre al potere di azione nel caso appunto di soci che non abbiano consentito alla deliberazione assembleare, il potere di intervento, che deve configurarsi come litisconsortile (o adesivo autonomo) nel caso in cui [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2017

Interesse ad agire e limiti all’impugnazione delle delibere assembleari di approvazione del bilancio di esercizio

Ai sensi dell’art. 2434-bis c.c. difetta dell’interesse ad agire il socio che impugna la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio, se a quest’ultimo è seguita l’approvazione del bilancio successivo che priva di attualità e concretezza il pregiudizio [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2017

Effetti del disconoscimento della firma digitale dell’atto di cessione di partecipazioni sociali sulla successiva delibera assembleare.

L’utilizzo del dispositivo di firma digitale (nella specie, per la cessione di quote sociali) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Il disconoscimento della firma digitale posta su un atto di cessione di quote societarie operato nell’ambito del procedimento di impugnazione di una delibera approvata con voto determinante del cessionario, ove accertato dal giudice, comporta la nullità dell’atto di cessione e, in conseguenza, l’invalidità dell’assemblea sociale e della delibera in tale occasione approvata.

23 Gennaio 2017

Violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c., gratuità della carica gestoria e determinazione del compenso da parte del giudice

Ai fini della violazione del divieto di concorrenza, ex art. 2390 c.c., è necessario fare riferimento all’attività effettivamente e concretamente svolta dalla società, non rilevando esclusivamente le attività enunciate all’interno dell’atto costitutivo nel contesto dell’oggetto sociale. Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto, includendo tutti gli aspetti qualificanti delle attività imprenditoriali coinvolte, nonché attuale, ovvero se potenziale deve fondarsi sulla ragionevole e prevedibile circostanza che in futuro l’attività potenzialmente concorrenziale abbia una proiezione evolutiva tale da porla, per l’appunto, in concorrenza con la società. [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2017

Insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell’amministratore e responsabilità dei direttori generali

Il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l’omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

La valutazione sulla responsabilità dell’amministratore non attiene al merito delle scelte imprenditoriali da lui compiute. La sua responsabilità ben può discendere, però, dal rilievo che le modalità stesse del suo agire denotano la mancata adozione di quelle cautele, o la non osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione ragionevolmente impone, secondo il metro della normale professionalità, a chi è preposto ad un tal genere di impresa, ed il cui difetto diviene perciò apprezzabile in termini di inesatto adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti.

La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori si applica ai direttori generali esclusivamente se la posizione apicale di tale soggetto all’interno della società, sia o meno un lavoratore dipendente, sia desumibile da una nominale formale da parte dell’assemblea o anche del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria. In particolare, l’art. 2396 c.c. non contiene alcuna definizione di direttore generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, con la conseguenza che la responsabilità di un tale soggetto non può che essere ricollegata alla sua posizione apicale all’interno della società che deve essere necessariamente desunta dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea od anche da parte del consiglio di amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria, che indichi i compiti demandati.

D’altra parte, proprio perchè il legislatore non ha inteso fornire alcuna indicazione sulla mansioni svolte dal direttore generale, con la conseguenza che esse devono ricavarsi dall’atto di nomina, non è configurabile alcuna interpretazione estensiva o analogica che consenta di allargare lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell’amministratore di fatto.

 

 

13 Gennaio 2017

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ed azione sociale di responsabilità ex art. 2394 c.c.

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, III co., c.c., ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo, ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che [ LEGGI TUTTO ]

13 Gennaio 2017

Competenza del Tribunale delle Imprese sulla azione di responsabilità ex art. 146 comma 2 l.f. e sulla domanda di pagamento del compenso di un ex amministratore di una società

L’ azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.

E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva [ LEGGI TUTTO ]