hai cercato articoli in
Art. 1176 c.c.
41 risultati
30 Dicembre 2019

Diligenza dell’amministratore nella stipulazione di un contratto poi oggetto di contenzioso

Non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di amministratore di società per azioni (ex artt. 2392 e 2393 c.c.) la quale abbia ad oggetto il ristoro dalle conseguenze pregiudizievoli derivate alla società da un contenzioso avente avuto ad oggetto un contratto stipulato dall’amministratore stesso allorquando, essendo oggetto del sindacato giudiziale la modalità con cui egli abbia proceduto a concludere il contratto, la condotta tenuta e le scelte effettuate nella fase patologica del rapporto contrattuale con la controparte, le scelte dell’amministratore non risultano ex ante irragionevoli né eccessivamente rischiose per la società essendo decisioni sostenute da un’adeguata informazione risultante anche dalla previa consultazione con il legale della società e con gli altri consiglieri di amministrazione, nonché da una forte ragione economica, maggiormente tutelante gli interessi della società. [ LEGGI TUTTO ]

20 Novembre 2019

Presupposti dell’azione di responsabilità dell’amministratore di S.r.l.

Per il corretto esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l., la parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova previa conferente indicazione, l’inadempimento – da parte dell’amministratore – degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, avendo riguardo alla diligenza desumibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.

La violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori – e quindi l’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte di costoro – costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria degli amministratori inadempienti; infatti anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi. [Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata ad elencare le condotte omissive ed ostruzionistiche poste in essere dall’amministratore convenuto, ma ha del tutto omesso di provare i danni che dalle stesse sarebbero derivati alla società].

29 Marzo 2019

Doveri informativi delle parti nell’ambito di contratti di cessione di azienda con clausola di riservato dominio

Nell’ambito della autonomia contrattuale delle parti, è pacifica la facoltà delle stesse di modificare, il contenuto dei propri accordi, per i quali non sia prescritta la forma scritta ad substantiam.

L’omissione di informazioni relative all’inadempimento rispetto al pagamento di alcune rate del prezzo di cessione di una res, [ LEGGI TUTTO ]

27 Febbraio 2019

Abuso di maggioranza

I canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti assurgono a parametri della verifica sostanziale a legge delle delibere assembleari delle società, delineando, correlativamente, la figura dell’abuso o dell’eccesso di potere a danno dei soci di minoranza. La loro applicazione consente di invalidare delibere che, se ad una valutazione formale e scansionata dei singoli passaggi, appaiono perfettamente legittime, disvelano, ove valutate invece in termini sostanziali ed unitari, la volontà fraudolenta della maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza o di perseguire interessi extrasociali. I presupposti identificativi di tale vizio sono stati codificati dalla giurisprudenza che li ravvisa, alternativamente, nell’assenza di giustificazione della delibera medesima in un interesse della società, ovvero nella ricorrenza di un’intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza di ledere gli interessi dei soci di minoranza (si veda in particolare, in parte motivata, Trib. Roma sez. Imprese, 5/10/15, alla cui stregua: “l’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico – pratico del contratto di società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa”).

È configurabile l’abuso della (regola della) maggioranza relativamente alla determina con cui siano modificati i quorum deliberativi previsti dallo statuto per le modificazioni dell’atto costitutivo e l’approvazione di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, quando la relativa delibera sia approvata col voto determinante del soggetto che così verrebbe a detenere il potere di modificare da solo la struttura organizzativa dell’impresa societaria.

22 Marzo 2018

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.

Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.

Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.

28 Febbraio 2018

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento contro l’amministratore di società a responsabilità limitata

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, che sia fallita, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva del curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, poiché, ai sensi dell’art. 146 L.F., così come riformulato dall’art. 130 del d.lgs. n. 5/2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società. [ LEGGI TUTTO ]

12 Gennaio 2018

Irregolarità formali e obbligo risarcitorio

Nel giudizio cautelare introdotto dal Fallimento di una s.r.l., avverso il liquidatore della società, già Amministratore Unico della stessa, la violazione degli obblighi gravanti sugli amministratori e sui liquidatori, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente [ LEGGI TUTTO ]